TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 1 luglio 1999, n. 419
TRIBUNALE DI TRENTO, 1 luglio 1999, n. 419; Giud. Giuliani, U. E. (avv. Fassino) c. Società N. P. s.r.l. (avv. Stefenelli).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Pista nera – Presenza di una buca al margine della pista – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza – Concorso di colpa del danneggiato
Il gestore di impianti sciistici è responsabile in via extracontrattuale quale custode della pista di discesa per il danno subito da uno sciatore causato dall’omessa adozione delle cautele idonee ad evitare pericoli per gli sciatori, anche qualora lo sciatore si sia infortunato a causa della presenza di un insidia pur segnalata per aver perso il controllo della traiettoria cadendo, dovendosi ritenere la possibile caduta di un utente su piste di particolare difficoltà evento prevedibile da parte del gestore e senza potersi al contempo escludere il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (nella specie, uno sciatore che percorreva una pista nera, dopo aver perso il controllo degli sci scivolava a terra e cadeva in una buca presente ai margini della pista infortunandosi. Pur essendo la buca segnalata, il giudice ha ritenuto la responsabilità del gestore degli impianti sciistici per non aver provveduto a rimuovere tempestivamente la buca in precedenza creata per realizzare la piattaforma di partenza al fine dello svolgimento di una gara, ovvero di non aver provveduto a predisporre ulteriori misure di protezione rispetto alla mera segnalazione, riducendo tuttavia il quantum risarcitorio del 10% essendo in questa misura il fatto dannoso attribuibile al comportamento imprudente del danneggiato per essersi avventurato in una pista nera senza disporre di adeguate capacità).
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