TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 27 febbraio 1980, n. 54

TRIBUNALE DI TRENTO; 27 febbraio 1980, n. 54; Pres. Rel. Zamagni, I. I. (avv. Patrizi, Taddei) c. P. s.p.a. (avv. Larentis).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Fase di salita sul mezzo – Infortunio di uno sciatore – Mancata assistenza da parte del personale addetto – Responsabilità per danni – Sussiste – Concorso di colpa del passeggero – Sussiste

 

Il gestore dell’impianto di seggiovia è responsabile del danno subito dallo sciatore cadendo dal seggiolino subito dopo la salita sul mezzo per non essere stato adeguatamente assistito nell’operazione di imbarco dal personale, ma il risarcimento deve essere decurtato per tener conto della colpa del passeggero danneggiato, il quale ha l’obbligo di vigilare sulla propria incolumità adottando le elementari cautele volte ad evitare di procurarsi danni durante il trasporto (nella specie, una sciatrice spaventata, in quanto inesperta, dalla prospettiva di viaggiare in seggiovia, chiedeva una particolare assistenza all’addetto alle operazioni di imbarco, domandando che gli sci, non agganciati ai piedi, fossero da quest’ultimo caricati sul seggiolino successivo; l’addetto però  metteva gli sci in braccio alla trasportata e non provvedeva ad agganciare la sbarra protettiva, facendo sì che la passeggera, impacciata nei suoi movimenti, cadesse in un dirupo poco dopo essere partita riportando gravi lesioni. Considerato il comportamento incauto della sciatrice che omise di abbandonare gli sci pur di salvarsi, il giudice ha ritenuto la responsabilità del gestore nella misura del 60%).

 

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Testo della sentenza

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