TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 8 giugno 1999, n. 384

TRIBUNALE DI TRENTO; 8 giugno 1999, n. 384; Giud. Fermanelli, A. M. (avv. Orlandi, Lorenzi) c. Funivie M. C. s.p.a. (avv. De Abbondi).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Cedimenti delle reti di protezione – Caduta di uno sciatore nella scarpata sottostante – Infortunio dello sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza

 

Posto che il gestore ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza della pista di sci, egli è responsabile per i danni subiti da uno sciatore infortunatosi cadendo oltre il margine del tracciato protetto da reti di protezione per non aver provveduto al mantenimento di tali reti la cui ridotta ed inidonea resistenza non ha impedito il verificarsi dell’incidente (nella specie, uno sciatore subiva lesioni per essere caduto nella scarpata sottostante la pista dopo aver sfondato le reti di protezione presenti ai margini della pista e rivelatesi inidonee allo scopo. In base all’esposto principio, il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente).

 

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Testo della sentenza

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