TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 10 maggio 1999, n. 333
TRIBUNALE DI TRENTO; 10 maggio 1999, n. 333; Giud. Collino, G. V. (avv. De Pilati) c. X s.p.a. e Itas Ass.ni s.p.a. (avv. A Beccara).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Urto di uno sciatore contro un idrante per l’innevamento artificiale – Scontro contro un albero – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Insussistenza
Posto che l’attività sciistici configura intrinsecamente un rischio accettato da chi la pratica, il gestore degli impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti da uno sciatore causati dalla presenza di ostacoli normalmente percepibili con l’uso da parte dello sciatore della diligenza e della perizia commisurata al grado di difficoltà della pista (nella specie, viene respinta l’istanza risarcitoria avanzata da una sciatrice infortunatasi per essere finita contro un albero posto al di fuori del tracciato dopo aver urtato contro un idrante posto ai bordi della pista, accertata l’ampia visibilità e percepibilità di tali ostacoli nonché degli stessi bordi della pista).
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