TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2009 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2009 (decisa il); Giud. Colombo; XX (Avv. Nicolussi) c. YY s.p.a. (Avv. Fedele).
Responsabilità civile – Sci – Incidente sull’area sciabile – Contratto per la fruizione delle aree sciabili – Insidia o trabocchetto sulla pista – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa – Non sussiste
Un cumulo di neve fresca posizionata sulla pista da sci costituisce un’insidia o trabocchetto; ne consegue che il gestore della pista, risponde a titolo contrattuale, in base al contratto atipico concluso fra sciatore e gestore dell’area sciabile all’atto dell’acquisto dello skipass, dei danni che uno sciatore si procura andando a collidere con il cumulo di neve, qualora il gestore non fornisca la prova che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile. (Nella specie, il giudice ha riconosciuto l’inadempimento del gestore per non aver rimosso, segnalato o recintato il cumulo di neve su cui è andata a sciare l’attrice ed ha ritenuto in base ai fatti di causa un concorso di colpa dello sciatore nella causazione dell’incidente ).
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