TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 7 marzo 2008 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 7 marzo 2008 (decisa il); Giud. Covi; KS (Avv. Azzaro) c. FUNIVIE M s.p.a. (Avv. Pappalardo, Ladurner)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Slittata notturna – Morte dell’utente – Responsabilità del gestore per danno da cosa in custodia – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non risponde a norma dell’art. 2051 c.c. dei danni che un utente si procura durante una slittata notturna, impattando contro un idrante posto fuori della pista se il danno è riconducibile esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato stesso. (Nella specie, l’attore aveva protratto la sua permanenza in una baita a monte della pista da sci bevendo alcolici fino alle ore una di notte ed è sceso poi a valle impattando contro un idrante posto fuori del limite della pista. Il giudice ha rigettato le domande attoree degli eredi del danneggiato sulla scorta del fatto che la condotta colposa del danneggiato ha integrato un caso fortuito che ha interrotto il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo. Il giudice ha inoltre osservato che non incombe sul gestore della pista l’obbligo contrattuale di sgomberare i locali pubblici siti a monte delle piste, essendo viceversa pretendibile da un utente adulto di media diligenza l’obbligo contrattuale di informarsi degli orari di chiusura della pista)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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