TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 3 marzo 2009 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI MERANO; sentenza 3 marzo 2009 (decisa il); Giud. Covi; TR e PP (Avv. Cafagna) c. FA e FF e altri (Avv. Mayr, Benedetti, Mairhofer, Kritzinger, Loner A., Loner V.)
Responsabilità civile – Lesioni tra partecipanti al corso di sci – Responsabilità del maestro e della scuola di sci – Sussiste
Il maestro di sci e la scuola di sci da cui il primo dipende, rispondono dei danni che un allievo minore durante una alterco cagiona ad altro allievo del medesimo corso. (Nella specie, un gruppo di allievi minorenni aveva preso posto in una cabinovia, mentre il maestro di sci aveva preso posto nella cabina successiva. Nel tempo necessario perché il maestro raggiungesse il primo gruppo di allievi a monte, tra i ragazzi è scoppiato un alterco e un allievo, oscillando la racchetta, ha colpito un altro allievo che, a causa di una patologia congenita, non ha potuto proteggersi ed ha subito un danno. Il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità del maestro e della scuola, poiché, considerata l’età degli allievi, era obbligo del maestro non abbandonarli nemmeno un minuto. Non è servito al maestro e alla scuola eccepire che lo spazio sulle cabine era limitato, poiché sarebbe stato obbligo della scuola formare gruppi ridotti di allievi)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata