TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 9 febbraio 2001, n. 5
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 9 febbraio 2001, n. 5; G.U. Lama; DR (Avv.ti Pontrelli, Mele) c. TF (Avv.ti Detomas, Dal Lago) e scuola di sci.
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Nesso causale – Non sussistenza – Fattispecie
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità contrattuale – Infortunio di un allievo – Obbligazione di risultato volta a garantire l’incolumità dell’allievo – Insussistenza – Fattispecie
Non sussiste la responsabilità extracontrattuale del maestro di sci per gli eventi lesivi occorsi all’allievo ove non risulti provato il nesso di causa tra la condotta del maestro e la caduta dell’allievo, ovvero che la caduta sia determinata dal fatto che il maestro stesse impugnando le racchette dell’allievo, controllandone direzione e velocità (1).
L’obbligazione assunta dal maestro di sci nei confronti dell’allievo è un’obbligazione di mezzi, che, con riferimento all’obbligo di garantire l’incolumità dell’allievo, impone di non richiedere all’allievo una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive caratteristiche dell’allievo. L’onere probatorio relativo a quest’ultima circostanza compete all’allievo, poiché nelle obbligazioni di mezzi compete al creditore l’onere di provare l’inesatto adempimento del debitore (2).
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