TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 11 maggio 1998, n. 335
TRIBUNALE DI TRENTO; 11 maggio 1998, n. 335; Giud. Solinas, S. M. (avv.ti Bassi, Nicolini) c. Funivie M. C. (avv. Valle).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Urto contro un palo non protetto – Uscita di pista – Assenza di reti di protezione – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Sussistenza – Concorso di colpa del danneggiato
Il gestore di impianti sciistici è responsabile in via extracontrattuale per i danni subito da uno sciatore per aver omesso l’adozione delle cautele idonee ad evitare pericoli per gli sciatori doverose secondo i canoni dell’ordinaria prudenza e diligenza, con particolare riguardo all’omessa adozione di misure di protezione anti-urto sui pali posti ai bordi del tracciato e della predisposizione di reti di contenimento in presenza di tratti pericolosi della pista, senza potersi al contempo escludere il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (nella specie, in base alle risultanze istruttorie acquisite in ordine di visibilità e pericolosità delle insidie presenti sulla pista, gestore degli impianti sciistici e sciatore danneggiato sono stati ritenuti responsabili entrambi per la metà del danno subito da quest’ultimo per essersi dapprima schiantato contro un palo posto ai lati della pista e privo di protezioni e poi caduto nella sottostante scarpata priva di reti di contenimento).
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