Delib. G.R. Calabria 14 dicembre 2009, n. 830
Delib. G.R. Calabria 14 dicembre 2009, n. 830 (1).
L. 363/2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo». Approvazione «Criteri per la concessione di contributo in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003».
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(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 febbraio 2010, n. 3.
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La Giunta regionale
PREMESSO che l’art. 7, comma 5, legge 363/2003 concernente «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», dispone che al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse destinate a tali interventi.
VISTO che con D.M. 28 novembre 2005 – Riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili – sono state assegnate alla Regione Calabria risorse per un totale di € 179.347,57 (di cui € 91.289,53 per l’anno 2006 ed € 88.058,04 per l’anno 2007).
VISTO che l’art. 7, comma 5, della legge 363/2003, stabilisce che spetta alle Regioni definire le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore dei gestori delle aree sciabili.
CONSIDERATO, pertanto, che la Regione Calabria, in base alle disposizioni contenute nella legge 363/2003, intende sostenere la messa in sicurezza delle aree sciabili, mediante la concessione di contributi finalizzati agli interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali, quali: lo sci alpino, la tavola da neve, denominata «snowboard», lo sci di fondo, la slitta e lo slittino.
CONSIDERATO che la Regione Calabria intende intervenire inoltre a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale, anche con eventuali fondi regionali, nazionali e comunitari.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie messe a disposizione sul capitolo di competenza 22010315 saranno gestite con le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive sopra citato, mentre le altre risorse eventualmente reperibili con fondi regionali, nazionali e comunitari, dovranno essere gestite secondo gli stessi criteri, modalità e procedure indicate nel presente provvedimento compatibilmente con le peculiarità proprie della natura del finanziamento.
CONSIDERATO, pertanto, che occorre approvare i «Criteri per la concessione di contributi per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003», allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di perseguire le finalità indicate.
CONSIDERATO che tali criteri sono stati condivisi con la F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali – Comitato Calabro – Lucano.
ATTESO che la realizzazione delle azioni di intervento previste nel documento contenente i «Criteri per la concessione di contributo per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della Legge 363/2003», possono essere finanziate con il fondo stanziato sul capitolo 22010315, assegnato per competenza al Dipartimento 12.
ATTESO che per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere reperite altre risorse derivanti dalla L.R. n. 18/2004, che persegue le stesse finalità della L. 363/03.
VISTO il D.P.R. 445/2000, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
VISTA la legge 363/2003 – «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo».
VISTA la L.R. n. 18/2004.
VISTA la Legge 3 agosto 2007, n. 123 «Misure in tema di tutela della sicurezza», nonché il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123».
VISTA la L.R. n. 19/2009.
SU PROPOSTA dell’Assessore On. Damiano Guagliardi, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente del Settore n. 4 del Dipartimento n. 12.
A voti unanimi.
Delibera
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Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
– di approvare i «Criteri per la concessione di contributi per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, della legge 363/2003», allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
– di demandare l’attuazione dei «Criteri» in oggetto, al Dipartimento 12 Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili;
– di stabilire che per l’anno 2009 sarà indetto un «Avviso per la concessione di contributi in conto capitale per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria» utilizzando per tale fine le risorse stanziate sul capitolo 22010315 del bilancio regionale 2009 nonché le risorse residue stanziate con L.R. n. 18/2004 sul capitolo 22010314;
– di demandare l’attuazione del presente provvedimento al Dipartimento 12 «Turismo, Sport, Spettacolo, Beni Culturali, Politiche Giovanili»;
– di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale.
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Allegato
Legge 24 dicembre 2003, n. 363, art. 7. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”.
Criteri per la concessione di contributo per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, con riferimento alle piste da sci da discesa e da fondo, in attuazione dell’art. 7, della legge 363/2003
Finalità, linee d’intervento e disponibilità finanziarie
La Regione Calabria, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363, art. 7, sostiene mediante la concessione di contributi gli interventi realizzati sulle superfici innevate, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci alpino, la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci alpino, la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
La Regione Calabria può intervenire inoltre a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale.
A tale proposito, per la selezione e la valutazione delle domande da finanziare con le risorse stanziate sull’UPB cap. 22010315 “Spese per la realizzazione degli interventi inerenti alla messa in sicurezza delle aree sciabili (art. 7, comma 5, L. 363/2003)”, con le risorse che saranno stanziate con le ulteriori disponibilità finanziarie assegnate per le annualità successive e con risorse regionali, nazionali e comunitarie messe a disposizione per le stesse finalità, la Regione Calabria adotta i criteri e le modalità necessarie, dando mandato al Dipartimento 12 Turismo Sport Spettacolo Politiche Giovanili Beni Culturali di attivare le procedure per la presentazione delle domande di contributo.
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Soggetti beneficiari e requisiti per l’ammissibilità
Possono beneficiare del contributo previsto dalla legge 363/2003 erogato in attuazione dell’approvazione dei presenti Criteri, i soggetti giuridici pubblici e privati di seguito indicati, che al momento della realizzazione dell’intervento in ordine alla messa in sicurezza dell’area sciabile, con riferimento alle piste da sci sia da discesa sia da fondo, erano proprietari o gestori degli impianti e lo sono alla data di presentazione dell’istanza:
* impresa individuale;
* società;
* ente pubblico;
* ente no profit;
* consorzio;
* società consortile;
* altri, purché abbiano i requisiti previsti più avanti.
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Tipologie di intervento, modalità per la concessione ed entità del contributo
In attuazione della legge 363/2003, art. 7, l’Amministrazione Regionale individua le tipologie di intervento ammissibili a contributo, nonché definisce le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti giuridici pubblici e privati gestori delle aree sciabili localizzate nel territorio della Calabria, per la messa in sicurezza delle stesse aree. Le tipologie di intervento finanziabili, le modalità relative alla valutazione e selezione dei progetti e quelle inerenti alla determinazione dell’importo contributivo in spesa in conto capitale per le risorse ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (es D.M. 28 novembre 2005) da concedere sulla spesa ritenuta ammissibile sono quelli di seguito riportati.
In caso di progetti finanziati con altri eventuali stanziamenti, i contributi sono concessi nella percentuale dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo, che di volta in volta verranno determinati:
• Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni), nonché di sistemi per la protezione attiva e passiva dalle valanghe.
• Livellamento delle superfici delle piste – Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, etc., per la messa in sicurezza delle superfici).
• Acquisto e messa in opera di idonea segnaletica ed altro materiale ai fini della sicurezza delle piste da sci. – Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica lo sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate).
• Acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento – Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.).
• Interventi per la messa in sicurezza delle parti elettromeccaniche degli impianti (D.Lgs. 9 marzo 2008, n. 81).
Ciascun soggetto giuridico pubblico e privato indicato tra i soggetti beneficiari, può presentare una sola domanda di richiesta di contributo per ciascuna area sciabile, compilando separatamente le schede del Modello di domanda, relative alle piste di discesa e alle piste di fondo, riferita alle tipologie di intervento.
Saranno sostenute dalla Regione Calabria le azioni di intervento (progetti) che rientrano in una delle seguenti azioni di intervento:
* Interventi per l’acquisto e la messa in opera di sistemi di protezione (reti protettive, materassi piani e cilindrici, sonde, nastrini, ed altri elementi protettivi garantiti per una durata minima di tre anni)
* Interventi per il livellamento delle superfici delle piste (lavori di scavo e riporto di materiale litico, terra, allargamento di strettoie, età, per la messa in sicurezza delle superfici)
* Interventi concernenti il posizionamento ex-novo della segnaletica ed altro materiale presso l’area sciabile che comprende le piste ove si pratica Io sci da discesa e/o da fondo (striscioni monitori, cartelli, paline, dischi piste, bandiere, corde pavesate)
* Interventi per l’acquisto di materiale sanitario di soccorso e primo intervento (taboga, degonfiabili, steccobende per immobilizzare, set collari, caschi, imbrachi completi da aria e da terra, moschettoni, triangolo evacuazione, zaini, binocoli, etc.)
* Interventi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale
* Acquisto di mezzi meccanici per la manutenzione delle piste ed il trasporto degli infortunati
* Interventi per la messa in sicurezza delle parti elettromeccaniche degli impianti.
Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998, art. 2 (ed. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati. Al fine dell’applicabilità del ed. “de minimis” ai soggetti beneficiari, il periodo considerato sarà calcolato con riferimento ai tre anni antecedenti la data di approvazione con provvedimento dirigenziale dell’elenco dei beneficiari del contributo.
Il progetto deve essere descritto attraverso una Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento da realizzare che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda. La Relazione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità, dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile.
Le risorse stanziate, in attuazione dell’art. 7 della legge 363/2003, saranno destinate al sostegno degli interventi relativi alla messa in sicurezza di tutte le aree sciabili. I bandi specificheranno meglio la ripartizione proporzionale relativa alle varie discipline.
Al fine di determinare l’ammontare dell’intervento regionale, sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti giuridici pubblici e privati dell’impianto/i di risalita localizzato/i in ciascuna area sciabile riguardanti:
* spese tecniche di progettazione e di direzione lavori;
* lavori e opere edili e di movimento terra;
* IVA., esclusivamente nei casi in cui non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo dal beneficiario;
* acquisto e installazione di dispositivi di protezione;
* acquisto e installazione della segnaletica informativa e prescrittiva;
* acquisto di materiale sanitario;
* impianti di innevamento artificiale;
* mezzi meccanici per la manutenzione delle piste ed il trasporto degli infortunati;
* Interventi per la messa in sicurezza delle parti elettromeccaniche degli impianti.
Con provvedimento dirigenziale saranno approvati, sia l’«Avviso per la presentazione di domanda di concessione di contributo in conto capitale relativo ad interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili della Calabria, in attuazione dell’art. 7, comma 5, della legge 363/2003» sia il “Modello di domanda”.
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Determinazione del contributo
Il contributo viene ripartito tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale alla lunghezza totale delle piste comprese in ciascuna area sciabile (somma delle lunghezze di tutte le piste dell’area). Al fine di tale ripartizione le piste prese in considerazione sono esclusivamente quelle effettivamente in funzione nella stagione in corso.
Per le piste o parti di piste che dispongono di omologazione F.I.S.I., il progetto di intervento se ammesso a contributo, sarà sostenuto con un contributo maggiorato del 10% rispetto all’importo calcolato sulla base del criterio prima indicato. Se vi sono più omologazioni relative ad un medesimo tratto di pista, la maggiorazione si calcola una sola volta.
La ripartizione finanziaria così calcolata, avrà valenza meramente ordinatoria e non perentoria, pertanto il rapporto economico proporzionale alla lunghezza delle piste, potrà essere superato nei seguenti casi:
• richieste insufficienti ad assorbire la disponibilità finanziaria e/o richieste non ammissibili;
• non ammissibilità e/o riconoscibilità di talune rendicontazioni di spesa, con conseguente recupero di risorse;
• rinuncia scritta da parte del soggetto beneficiario del contributo e/o revoca motivata.
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Termini per la presentazione della domanda – art. 7 comma 5 – legge 363/2003
La domanda di contributo per la realizzazione dell’intervento con le risorse ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (es D.M. 28 novembre 2005) di cui all’art. 7 comma 5 della legge 363/2003, dovrà essere presentata con le modalità dei bandi che verranno approvati con decreto dirigenziale.
La domanda di contributo dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità della domanda stessa, e dovrà essere inoltrata alla Regione Calabria, Dipartimento 12 Turismo Beni Culturali Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili, esclusivamente mediante Raccomandata A.R., ed in relazione alla scadenza farà fede la data del timbro postale.
La busta, contenente la documentazione relativa alla richiesta di concessione del contributo, deve riportare la dicitura: domanda di richiesta di contributo in conto capitale relativa alla L. 363/2003.
Alla domanda di richiesta del contributo ciascun soggetto giuridico pubblico e privato dell’impianto/i di risalita compreso/i in ciascuna area sciabile dovrà allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:
* copia fotostatica del documento d’identità del legale Rappresentante o documento equipollente;
* Relazione tecnico-illustrativa di quanto realizzato, eventualmente articolata per gli interventi sulle piste di discesa e/o di fondo;
* planimetria dell’area interessata all’intervento;
* rendicontazione dettagliata delle spese già sostenute o da sostenere, nei termini di cui al successivo bando, con allegate le copie fotostatiche dei giustificativi contabili;
* eventuale dichiarazione della FISI. che attesti l’omologazione della/e pista/e sia per quelle di discesa, sia per quelle di fondo, per le competizioni e/o per l’attività di allenamento;
* visura camerale attestante l’iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio;
* eventuale atto attraverso il quale è stato dato in gestione l’impianto/i di risalita compreso/i nell’area sciabile.
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Procedure per la selezione delle domande. formulazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo
La domanda presentata in seguito alla pubblicazione dell’«Avviso» attuativo dei presenti Criteri, (con le risorse ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (es D.M. 28 novembre 2005) di cui all’art. 7 comma 5 della legge 363/2003), sarà oggetto:
* di verifica formale;
* di valutazione di merito.
L’istanza sarà esaminata sotto il profilo della correttezza formale (tipologia di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei termini, sottoscrizione della documentazione da parte del Legale rappresentante). L’«Avviso» dovrà, inoltre, indicare le ipotesi in base ai quali l’istanza sarà giudicata non ammissibile
La valutazione di merito dell’azione di intervento sarà effettuata sulla base:
– dell’ammissibilità delle spese sostenute, in riferimento alle azioni di intervento indicati nell’Avviso e descritte nella Relazione tecnico-illustrativa;
– della verifica dei dati fisici riportati (per le piste da discesa: dislivello in metri, portata oraria dell’impianto, lunghezza inclinata della pista, grado di difficoltà. Per le piste da fondo: lunghezza della pista).
La valutazione della domanda permette di stabilire l’entità del contributo per ciascuna istanza in relazione alle risorse disponibili.
Gli Uffici regionali si riservano, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto che ha presentato la domanda, affinché l’istanza possa essere valutata nel merito In mancanza di riscontro entro i termini assegnati, la domanda potrà essere esclusa.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande valutate sia idonee che non idonee deve essere concluso e gli elenchi completi saranno approvati con provvedimento dirigenziale entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni qualora si rendesse necessario richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti ai soggetti interessati.
L’esito finale della valutazione della domanda dovrà essere comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato istanza. Nei casi di ammissione al contributo con la stessa comunicazione dovranno essere indicati i successivi adempimenti cui il beneficiario è tenuto ad adempiere, pena la decadenza dal beneficio. La concessione del contributo sarà assunta con Decreto Dirigenziale.
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Rendicontazione, liquidazione, cumulabilità del contributo
L’assegnazione e la liquidazione del contributo a ciascun beneficiario, in conto capitale con le risorse ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (es D.M. 28 novembre 2005) di cui all’art. 7 comma 5 della legge 363/2003, avverrà a seguito dell’approvazione dell’elenco delle domande ammesse e dietro rendicontazione. L’erogazione delle somme in conto capitale a ciascun beneficiario avverrà a seguito di rendicontazione e verifica della stessa sia sotto il profilo fisico (collaudo in sito) sia sotto il profilo fiscale (attraverso il controllo della documentazione contabile con particolare riferimento alla tracciabilità della spesa).
Se la spesa rendicontata risulterà inferiore a quella ammessa in fase preventiva, la percentuale contributiva sarà rapportata all’effettivo consuntivo presentato.
I giustificativi di pagamento, devono riguardare spese attinenti strettamente al progetto approvato. Gli uffici regionali addetti all’istruttoria concernente la fase di liquidazione del contributo hanno la facoltà di escludere dall’importo da liquidare i documenti fiscali che non sono attinenti al progetto.
Gli Uffici regionali possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni al soggetto a favore del quale deve essere liquidato il contributo.
Il contributo che viene concesso ai soggetti sopra indicati sul singolo intervento, è cumulabile con altri contributi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre 2006, art. 2 (ed. “de minimis”), e sino all’occorrenza della copertura del cento per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia al Dipartimento 12 Turismo Beni Culturali Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili, affinché possa provvedere alla rimodulazione delle risorse per la riassegnazione del contributo agli altri beneficiari.
L’Amministrazione Regionale potrà effettuare sopralluoghi di verifica presso la sede del beneficiario o richiedere che venga esibita agli uffici competenti tutta la documentazione contabile prevista e conforme alle disposizioni e norme vigenti in materia fiscale.
L’Amministrazione Regionale si riserva inoltre il diritto di disporre verifiche e controlli sulle aree sciabili, anche nei periodi di esercizio delle attività sciistiche.
Sarà competenza del Dipartimento 12 Turismo Beni Culturali Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili, predisporre il modello per la rendicontazione delle spese effettuate, da presentare contestualmente alla presentazione dell’istanza di richiesta di contributo.
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