Delib. G.P. Bolzano 5 dicembre 2011, n. 1864
Delib. G.P. Bolzano 5 dicembre 2011, n. 1864 (1)
Revoca della Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 75 – Approvazione dei criteri di applicazione ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”.
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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 dicembre 2011, n. 52.
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Vista la legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, ”Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”;
visto l’art. 6, commi 3 e 6, della sopra citata legge provinciale, che prevede che la Giunta provinciale, su proposta del collegio provinciale dei maestri di sci, determini i seguenti requisiti:
a) i requisiti di ammissione all’esame di idoneità,
b) la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione,
c) i criteri ed i programmi degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale nonché la durata minima del tirocinio,
d) i corsi di aggiornamento obbligatori;
vista la Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 75, con cui sono stati approvati i criteri di applicazione di cui all’art. 6, commi 3 e 6, della sopra citata legge provinciale;
presa in esame la proposta di modifica della Delib.G.P. sopra citata presentata dal Collegio professionale dei maestri di sci della Provincia di Bolzano in data 30.11.2010;
tale proposta mira ad inserire nella formazione per maestro di sci alpino l’esame dell’Eurotest e, per la formazione per il maestro di sci alpino, di fondo e di snowboard, gli esami dell’Eurosecuritè, già previsti in molte regioni italiane;
vengono inoltre apportati d’ufficio, dopo colloqui intercorsi con il Collegio provinciale dei maestri di sci, alcune correzioni nell’ambito degli esami pratici per assistente e per maestro di snowboard e nell’esame pratico per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di sci alpino (la “serpentina” è sostituita con curva condotta con arco corto”),
ritenuto dunque di procedere alle modifiche proposte, in quanto esse rispondono ad una valorizzazione del riconoscimento della formazione;
ritenuto, inoltre, per esigenze di maggior trasparenza e funzionalità, di inserire in un’unica delibera le norme di applicazione di cui all’art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, sostituendo la Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 75 con la delibera in oggetto;
vista la proposta dell’Assessore provinciale competente,
la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
Delibera
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[Testo della deliberazione]
1. di revocare la Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 75;
2. di approvare i nuovi criteri di applicazione di cui all’art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, ”Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”, allegati e facenti parte integrante della presente delibera (All.to A).
3. La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
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Requisiti richiesti ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 6, della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.
Capitolo I
Art. 1
Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi.
1. Con decreto dell’assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, sono indetti i corsi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, di seguito denominata „legge“, e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione nonché il numero minimo dei partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi.
2. Tutte le prove ed esercizi d’esame richiamati nella presente delibera sono tratti dai testi ufficiali vigenti editi dalla FISI-COSCUMA.
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Art. 2
Requisiti di ammissione all‘esame di idoneità e corsi propedeutici.
1. L’esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessarie per la formazione di maestro di sci. È ammesso all’esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma dell’articolo 5 della legge. I requisiti di cui alla lettera b) dello stesso comma devono sussistere entro la fine dell’anno di partecipazione all’esame di idoneità.
2. Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d’esame si basa sull’esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo o snowboard.
3. L’esame pratico
per lo sci alpino comprende per l’ammissione al corso per assistenti di scuola di sci:
1) discesa situazionale controllata
2) prova libera tecnica
per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di sci alpino:
1) livello oro: slalom gigante
2) livello oro: discesa situazionale
3) livello oro: curva condotta con arco corto
4. L’esame pratico
per lo sci di fondo comprende per l’ammissione al corso per assistenti di scuola di sci:
1) prova libera secondo la tecnica classica;
2) prova libera secondo il metodo skating;
per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di fondo:
1) passo alternato (lliv. oro classico)
2) passo spinta (liv. oro classico)
3) pattinaggio doppio con spinta (liv. oro skating)
4) pattinaggio lungo con spinta (liv. oro skating)
5. L’esame pratico
per lo snowboard comprende per l’ammissione al corso per assistenti di scuola di sci i seguenti esercizi:
nella tecnica soft:
1) prova libera;
2) prova libera con curve a raggio variabile Forward
3) prova libera con curve a raggio variabile Fakie
per l’ammissione al corso di avanzamento per maestri di snowboard: nella tecnica hard:
1) curve concatenate condotte
nella tecnica soft:
1) prova libera
2) curve concatenate condotte (Forward/Fackie)
3) salto base
Per tecnica hard si intende l’uso della rispettiva attrezzatura hard e cioè calzature rigide con attacchi a piastra.
Per tecnica soft si intende l’uso della rispettiva attrezzatura soft e cioè calzature non rigide e attacchi o guscio a step in soft.
6. Il candidato è dichiarato idoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sulle capacità tecniche per l’attività di assistente scuola di sci è positivo.
7. I candidati che appartengono o che hanno fatto parte delle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo, del biathlon o dello snowboard sono esonerati dal rispettivo esame pratico di idoneità.
8. Possono essere organizzati corsi introduttivi all’esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3, 4 e 5.
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Art. 3
Corsi di formazione.
1. I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.
2. I corsi tecnico-pratici sono diretti all’insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici so-no diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all’insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica.
3. I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.
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Art. 4
Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci.
1. La formazione di assistente di scuola di sci nelle rispettive discipline comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.
2. Il corso pratico ha come scopo l’insegnamento della tecnica rispettiva nella relativa disciplina.
3. Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul pendio.
4. Il corso teorico comprende l’insegnamento in tutte le materie ritenute necessarie per l’attività di assistente di scuola di sci, che contribuiscano alla cultura generale con particolare attenzione alle materie di esame.
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Art. 5
Criteri degli esami.
1. Per ogni corso (pratico, teorico e didattico) è previsto un esame.
2. Le prove d’esame vengono sostenute davanti alla commissione d’esame prevista dall’art. 7 della legge provinciale e hanno luogo al termine dei relativi corsi.
3. È facoltà della commissione d’esame;
a) effettuare esami, tramite una sottocommissione prevista dall’ art. 7, comma 2, della legge provinciale, anche durante il corso, purché sia terminato il relativo insegnamento;
b) stabilire che alcune prove relative ai corsi di teoria e di didattica vengano effettuate per iscritto.
4. Il voto globale del modulo formativo è espresso in centesimi e risulta dalla media dei voti conseguiti al termine dei corsi di pratica, di teoria e di didattica.
5. Il voto al termine di ogni corso viene determinato sulla base dei voti di esame ed esclusivamente per la parte pratica sulla valutazione tecnica del candidato attribuita da ogni istruttore durante il corso, secondo il seguente procedimento:
a) ogni membro della sottocommissione di cui all’art. 7 della legge esprime per ogni prova d’esame un voto da uno a dieci;
b) la somma dei voti attribuita ad un candidato viene suddivisa per il numero delle prove ed il risultato costituisce il voto finale di ogni commissario;
c) la somma dei voti finali dei commissari viene divisa per il numero dei commissari e quindi moltiplicata per dieci ed il risultato costituisce il voto d’esame;
d) gli istruttori di ogni singolo modulo del corso pratico attribuiscono al candidato un voto sulla valutazione tecnica dello stesso durante il corso. I voti degli istruttori del corso vengono sommati, poi divisi per il numero degli istruttori e moltiplicato per dieci;
e) il voto d’esame viene moltiplicato per dieci e sommato al voto degli istruttori;
f) il risultato viene quindi diviso per undici e costituisce il voto finale del corso.
6. Il candidato ha superato l’esame del corso teorico quando ha conseguito un voto finale di almeno 60/100. È ammessa la valutazione negativa in una materia, purché non si tratti della materia d’esame:”Conoscenza di base della terminologia tecnica nella lingua italiana e tedesca”.
7. Con una valutazione negativa fino a due materie nell’esame teorico il candidato è ammesso ad un esame di recupero nelle singole materie. Un’insufficienza in tre materie od un insufficienza nell’esame di recupero comporta l’obbligo di ripetere tutto l’esame di teoria.
8. Qualora il candidato non abbia superato l’esame, la prova può essere ripetuta nella sessione al termine del corso successivo. Se l’esame non viene superato nella sessione del corso successivo, il candidato deve ripetere il corso.
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Art. 6
Esame di assistente di scuola di sci nella disciplina sci alpino.
1. L’esame di assistente di scuola di sci nella disciplina sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:
1) esercizio dal livello di bronzo base;
2) esercizio dal livello di bronzo avanzato;
3) esercizio dal livello d’argento di base
4) esercizio dal livello d’argento avanzato
3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di alpino.
4. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) nozioni di base della disciplina dell’insegnamento dello sci
2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzo
3) educazione civica
4) nozioni di base sui pericoli di montagna
5) pronto soccorso
6) teoria dell’insegnamento
7) conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Art. 7
Esame di assistente di scuola di sci per sci di fondo.
1. L’esame per assistente di scuola di sci per sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:
1) livello argento: esercizio nella tecnica classica
2) livello argento: esercizio nella tecnica classica
3) livello argento: esercizio nella tecnica di pattinaggio
4) livello argento: esercizio nella tecnica di pattinaggio
5) livello argento: esercizio nella tecnica di discesa
3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.
4. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) nozioni di base della disciplina dell’insegnamento dello sci
2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzo
3) educazione civica
4) nozioni di base sui pericoli di montagna
5) pronto soccorso
6) teoria dell’insegnamento
7) Conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Art. 8
Esame di assistente di scuola di sci nella disciplina snowboard.
1. L’esame di assistente di scuola di sci nella disciplina snowboard comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi: nella tecnica soft:
1) esercizio dal livello 1
2) freestyle: esercizio dal livello 2
3) freestyle: esercizio dal livello 2
3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.
4. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) nozioni di base della disciplina dell’insegnamento dello sci
2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell’attrezzo
3) educazione civica
4) nozioni di base sui pericoli di montagna
5) pronto soccorso
6) teoria dell’insegnamento.
7) Conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Art. 9
Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard.
1. La formazione per maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard comprende sia un tirocinio presso una scuola di sci nonché i corsi di promozione pratici, didattici e teorici, nelle rispettive discipline.
2. Il tirocinio di cui al comma 1, deve essere certificato con una dichiarazione della scuola di sci, presso la quale è stato portato a termine, e deve includere il seguente contenuto tecnico didattico minimo:
a) nella disciplina di sci alpino e fondo:
40 ore insegnamento livello bronzo
40 ore insegnamento livello argento
20 ore insegnamento livello oro
b) nella disciplina dello snowboard:
40 ore insegnamento 1. livello
30 ore insegnamento 2. livello
20 ore insegnamento 3. livello
10 ore insegnamento 4. livello
3. I corsi di promozione di cui al comma 1 hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.
4. Il corso pratico serve per l’apprendimento nonché il perfezionamento della tecnica e comprende in particolare i pericoli in montagna e l’approfondimento e la specializzazione nell’insegnamento ai bambini.
5. Il corso didattico comprende lo studio per l’approfondimento delle nozioni sul testo tecnico metodico nonché sull’attività e le tecniche dell’insegnamento.
6. Il corso teorico comprende i seguenti moduli:
a) l’insegnamento in tutte le materie necessarie per l’attività professionale di maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo o maestro di snowboard, con particolare attenzione alle materie di esame
b) il seminario di cultura generale
c) Eurosecuritè.
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Art. 10
Esame per maestro di sci alpino.
1. L’esame per maestro di sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica, nell’ambito della sciata sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:
1) prova di slalom gigante
2) prova libera tecnica
3) sciata situazionale
4) esercizio del livello d’oro di base
5) esercizio del livello d’oro avanzato
6) esercizio del livello d’argento di base
7) esercizio del livello d’argento avanzato
8) esercizio del livello bronzo di base
9) esercizio del livello bronzo avanzato
10) Un esercizio del livello d’oro, d’argento o bronzo, con esclusione di quelli già eseguiti nelle prove precedenti, a scelta della commissione d’esame.
3. Eurotest: slalom gigante con cronometraggio secondo i parametri dell’Eurotest. Ai candidati, che superano il testo con una valutazione positiva, viene rilasciata la certificazione Eurotest.
4. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di sci alpino e l’applicazione appropriata dello stesso al terreno.
5. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell’insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile
2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali
3) nozioni di base di geografia e storia locale
4) metodica e didattica; comunicazione
5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica
6) scienza ambientale: ecologia, topografia,
7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso
8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale
9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Art. 11
Esame per maestro di sci di fondo.
1. L’esame per maestro di sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica, nell’ambito dello sci di fondo e del telemark, comprende le seguenti unità di esercizi:
Sci di Fondo:
1) livello oro: esercizio nella tecnica classica
2) livello oro: esercizio nella tecnica classica
3) livello oro: esercizio nella tecnica classica
4) livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio
5) livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio
6) livello oro: esercizio nella tecnica di pattinaggio
7) livello oro: esercizio nella tecnica di discesa
Telemark:
1) esercizio della tecnica tradizionale: livello intermedio
2) esercizio della tecnica tradizionale: livello evoluto
3) esercizio della tecnica moderna
4) discesa situazionale
3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l’applicazione appropriata dello stesso al terreno.
4. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell’insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile
2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali
3) nozioni di base di geografia e storia locale
4) metodica e didattica, comunicazione
5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica
6) scienza ambientale: ecologia, topografia
7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso
8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale
9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Art. 12
Esame per maestro di snowboard.
1. L’esame per maestro di snowboard comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.
2. La parte pratica, nell’ambito della sciata con snowboard sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:
nella tecnica hard:
1) esercizio dal livello 4
2) esercizio dal livello 4 nella tecnica soft:
3) esercizio dal livello 3
4) freestyle: esercizio dal livello 3-4
5) freestyle: esercizio dal livello 3-4
6) freestyle: esercizio dal livello 3-4
7) freestyle: esercizio dal livello 3-4
8) esercizio dal livello 4
3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di snowboard e l’applicazione appropriata al terreno.
4. La parte teorica comprende le seguenti materie:
1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell’insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell’area sciabile
2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali
3) nozioni di base di geografia e storia locale
4) metodica e didattica, comunicazione
5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica
6) scienza ambientale: ecologia, topografia
7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso
8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale
9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.
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Capitolo II
Art. 13
Corsi di aggiornamento obbligatori.
1. I maestri di sci e gli assistenti iscritti all’albo dei maestri di sci devono frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 6, comma 6, della legge, a pena di decadenza dall’iscrizione.
2. I corsi vengono svolti annualmente dal Collegio Provinciale dei Maestri di sci.
3. La partecipazione positiva al corso viene valutata da una Commissione di almeno tre membri scelti tra gli istruttori del corso nominata dal Collegio.
4. Le domande di iscrizione ai corsi di aggiornamento vanno presentate al Collegio prima della scadenza del biennio a pena di decadenza dall’iscrizione dall’Albo.
5. In caso di documentata causa di forza maggiore, il Collegio, a richiesta dell’interessato formulata nei tempi prescritti, può concedere rinvii all’obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento.
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