L.R. Val d’Aosta 15 gennaio 1997, n. 2
L.R. Val d’Aosta 15 gennaio 1997, n. 2 (1).
Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 21 gennaio 1997, n. 5.
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Art. 1
Finalità.
1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un’adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall’art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l’attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.
1-bis. [In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso di cui al comma 1, la Regione assume a proprio carico le spese relative al medesimo servizio, la cui responsabilità organizzativa e gestionale è affidata ai soggetti gestori delle piste di sci] (2).
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(2) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 34, poi abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 2
Caratteristiche del servizio di soccorso.
1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), della L.R. n. 9/1992, deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.
2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con la consegna dell’infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei feriti oppure in seguito a richiesta dell’infortunato stesso o dei suoi familiari.
3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, collaborano alle attività di previsione e prevenzione della struttura stessa nell’ambito della sicurezza sul comprensorio (3).
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(3) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 3
Direttore delle piste.
1. L’esercizio dell’attività di direttore delle piste di cui all’articolo 9 della L.R. n. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all’articolo 5 e all’iscrizione nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 9.
2. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell’esercizio dell’attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell’elenco regionale di cui all’articolo 9.
3. L’abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell’esercizio dell’attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione (4).
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(4) Il presente articolo, già modificato dall’art. 8, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39, è stato poi così sostituito dall’art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Direttore delle piste. 1. Per esercitare l’attività di direttore delle piste di cui all’art. 9 della L.R. n. 9/1992 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea;
c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all’art. 11, comma 1, ed all’art. 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o possesso di un titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l’avere svolto le funzioni di direttore di pista o l’avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci per almeno cinque anni, sostituiscono il titolo, ove mancante;
d-bis) conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d’Aosta;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell’Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento od accertamento;
f) abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite dall’art. 5.».
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Art. 4
Pisteur-secouriste.
1. È istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.
2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l’esplicazione del servizio di cui all’art. 2, sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all’organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all’informazione alla clientela.
2-bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteurs-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur (5).
2-ter. L’esercizio dell’attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all’articolo 5 e all’iscrizione nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 9 (6).
2-quater. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell’esercizio dell’attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell’elenco regionale di cui all’articolo 9 (7).
2-quinquies. L’abilitazione di cui al comma 2-quater è estesa ai fini dell’esercizio dell’attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione (8).
3. [Per l’assunzione della qualifica di pisteur-secouriste sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea;
c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all’art. 11, comma 1, ed all’art. 123, comma 2, del R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all’estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana, nonché conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d’Aosta (9);
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell’Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento;
f) abilitazione professionale di pisteur-secouriste, da conseguirsi con le modalità stabilite dall’art. 5] (10).
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(5) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(6) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(7) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 3, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(8) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(9) Lettera così sostituita dall’art. 9, L.R. 23 dicembre 1999, n. 39. Il testo originario era il seguente: «d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all’Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d’Aosta;».
(10) Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 5
Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste.
1. All’abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall’Amministrazione regionale.
2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell’UE diversi dall’Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (11).
2-bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell’UE, diverso dall’Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2 (12).
3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.
3-bis. L’ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l’avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l’attività di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d’esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l’interessato sia in possesso della certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta), o dell’accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all’articolo 7 del Reg. 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d’Aosta) (13).
3-ter. L’ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all’articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’elenco dei pisteurs-secouristes, con esclusione dell’iscrizione nell’apposita sezione separata di cui all’articolo 4, comma 2-quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all’articolo 4, comma 2-ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (14).
3-quater. L’ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all’articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’elenco dei pisteurs-secouristes nell’apposita sezione separata di cui all’articolo 4, comma 2-quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all’articolo 4, comma 2-quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (15).
3-quinquies. L’ammissione ai corsi di abilitazione per pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l’interdizione dall’esercizio della prodats fessione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi di legge;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d’esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l’interessato sia in possesso della certificazione di cui all’articolo 7 della L.R. n. 52/1998 o dell’accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all’articolo 7 del Reg. n. 6/1996 (16).
4. [Per l’organizzazione e l’espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all’Amministrazione regionale] (17).
5. [Il conseguimento dell’abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di pisteur-secouriste] (18).
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(11) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R. 21 maggio 2007, n. 8. Il testo originario era così formulato: «2. Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all’Unione europea, e che desiderano operare in Valle d’Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall’Amministrazione regionale.».
(12) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.R. 21 maggio 2007, n. 8.
(13) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(14) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(15) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(16) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 4, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(17) Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(18) Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 6
Obblighi dei gestori.
1. È fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.
2. Il gestore può individuare, nell’ambito del proprio comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, [con esperienza non inferiore a tre anni,] (19)cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.
3. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell’avvio della stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci (20).
3-bis. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di piste di sci all’atto dell’entrata in servizio (21).
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(19) Parole soppresse dall’art. 5, comma 1, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(20) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36. Il testo originario era così formulato: «3. Il gestore determina annualmente l’organico del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.».
(21) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 3, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 7
Obbligo di aggiornamento (22).
1. I soggetti abilitati all’esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 8.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l’interessato all’esercizio dell’attività sino all’organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
3. L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell’iscrizione negli elenchi regionali di cui all’articolo 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.
4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi regionali di cui all’articolo 9 è verificato in sede di aggiornamento (23).
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(22) Vedi, anche, l’art. 36, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.
(23) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Obbligo di aggiornamento. 1. I soggetti abilitati all’esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste sono tenuti, pena la decadenza, a frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale indetto, a norma dell’art. 8, dall’Amministrazione regionale.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell’abilitazione.
3. Per l’organizzazione e l’espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all’Amministrazione regionale.».
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Art. 8
Corsi ed aggiornamenti (24).
1. L’organizzazione del corso per l’ottenimento dell’abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di accertamento linguistico sono assicurate dall’Amministrazione regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite l’associazione dei gestori di impianti a fune, l’associazione gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché l’associazione dei pisteurs e direttori di pista maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti, stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione, determina i programmi d’esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso,l’effettuazione di prove preselettive per l’ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni all’Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono essere versate direttamente a questi ultimi.
3. In caso di effettuazione di prove preselettive per l’ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristessono esonerati dall’effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, coloro che hanno svolto l’attività di aiuto-pisteur di cui all’articolo 4, comma 2-bis, certificata dai gestori presso i quali hanno operato.
4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.
5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego) (25).
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(24) Vedi, anche, l’art. 36, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.
(25) Il presente articolo, già modificato dall’art. 47, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, è stato poi così sostituito dall’art. 7, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Corsi ed aggiornamenti. 1. La preparazione agli esami per l’ottenimento dell’abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l’organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall’Amministrazione regionale.
2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d’ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentite l’Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali di categoria.
3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.
4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi, devono versare una quota d’iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del 30 per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.».
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Art. 8-bis
Attestato di abilitazione.
1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali di cui all’articolo 9 (26).
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(26) Articolo aggiunto dall’art. 8, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 9
Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes.
1. I soggetti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche (27).
1-bis. L’iscrizione nell’elenco dei direttori delle piste è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 3-bis, ed al conseguimento dell’attestato di abilitazione di cui all’articolo 8-bis. Il requisito dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 5, comma 3-bis, lettera e), previsto per l’ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l’istanza per l’iscrizione nell’elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell’attestato di abilitazione (28).
1-ter. L’iscrizione nell’elenco dei pisteurs-secouristes è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 3-quinquies, ed al conseguimento dell’attestato di abilitazione di cui all’articolo 8-bis. Il requisito dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 5, comma 3-quinquies, lettera e), previsto per l’ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l’istanza per l’iscrizione nell’elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell’attestato di abilitazione (29).
1-quater. L’iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo, effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell’attestato di abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all’articolo 8 (30).
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(27) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(28) Comma aggiunto dall’art. 9, comma 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(29) Comma aggiunto dall’art. 9, comma 3, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
(30) Comma aggiunto dall’art. 9, comma 4, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 9-bis
Tesserino di riconoscimento.
1. All’atto dell’iscrizione negli elenchi regionali di cui all’articolo 9, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche rilascia all’interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell’elenco.
2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante l’esercizio dell’attività.
3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche in caso di cancellazione dall’elenco regionale.
4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel comprensorio sciistico (31).
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(31) Articolo aggiunto dall’art. 10, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 9-ter
Sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali.
1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all’articolo 9 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, oltre che nel caso di cui all’articolo 7, comma 3, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco.
2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi dall’elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche procede, con provvedimento del dirigente competente, alla cancellazione dell’interessato dall’elenco. La cancellazione è disposta anche in caso di cessazione dell’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato.
3. Il reinserimento nell’elenco regionale, a seguito di sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.
4. Il reinserimento nell’elenco regionale, a seguito di cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all’articolo 8 (32).
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(32) Articolo aggiunto dall’art. 11, L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.
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Art. 10
Disposizioni transitorie.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) e f), ed all’art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell’abilitazione e l’inserimento negli elenchi di cui all’art. 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’applicazione delle norme della presente legge decorre dall’espletamento di quanto previsto dal comma 1.
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Art. 11
Vigilanza e sanzioni.
1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza sull’osservanza della presente legge è assegnata ai Comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura regionale competente in materia di piste di sci.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 18.000.000.
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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Art. 12
Disposizioni finanziarie.
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l’anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997-1999. A decorrere dal 1998 l’onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).
2. Alla copertura dell’onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione per l’anno 1997 e pluriennale 1997-1999 a valere sull’intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).
3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti dagli art. 5 e 8 e le sanzioni previste dall’art. 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio.
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Art. 13
Variazioni di bilancio.
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti”
anno 1997 L. 70.000.000
anno 1998 L. 70.000.000
anno 1999 L. 70.000.000
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.1.11.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
cap. 40810 (di nuova istituzione)
“Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento”
(Servizio rilevante ai fini IVA)
anno 1997 L. 70.000.000
anno 1998 L. 70.000.000
anno 1999 L. 70.000.000 .