L.R. Veneto 6 marzo 1990, n. 18

L.R. Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (1) (ABROGATA)

 

Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato (2) (3).

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 marzo 1990, n. 16.

(2) Vedi, anche, l’art. 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 14 e la Delib.G.R. 22 novembre 2002, n. 3333.

(3) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità.

[1. La presente legge disciplina la realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l’apprestamento e l’esercizio delle piste da sci, innevamento programmato nonché la concessione dei contributi di competenza regionale.

2. Nei successivi articoli gli impianti a fune e le piste da sci sono rispettivamente denominati impianti e piste, salva diversa specifica denominazione adottata per particolari ragioni] (4).

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(4) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 2

Piano neve.

[1. Il piano neve nel rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.R.C., e nel quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti provvede a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari e accessorie;

b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio dagli stessi assolta;

c) ottimizzare il rapporto impianti-piste.

2. Il piano neve, è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato con deliberazione del Consiglio regionale sentite le comunità montane e i comuni in esse compresi.

3. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano neve, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti le comunità montane e i comuni interessati, previo parere della componente Commissione consiliare.

4. La realizzazione di nuovi impianti e piste e l’adeguamento delle strutture esistenti avviene nel rispetto delle direttive stabilite nel piano neve.

5. In assenza di specifiche previsioni del piano neve possono essere realizzati esclusivamente impianti e piste di dimensioni limitate che non comportino rilevanti alterazioni dell’assetto territoriale e ambientale, ovvero linee funiviarie di cui alla lett. a), comma 2 e lett. d), comma 3 dell’art. 13.

6. Fino all’approvazione del piano neve possono essere realizzati piste e impianti in conformità con gli strumenti urbanistici e la programmazione regionale vigente] (5).

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(5) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 3

Criteri di compatibilità territoriale.

[1. Le aree interessate dagli impianti e piste debbono essere idonee sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi e valanghivi] (6).

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(6) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 4

Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici.

[1. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti, tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti e in discesa con gli sci.

2. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste] (7).

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(7) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 5

Interdipendenze tra impianti e piste.

[1. Nell’istruttoria per l’approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate l’interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste sia esistenti che da realizzare.

2. In caso di incompatibilità tra le portate, la Giunta regionale può negare l’approvazione dei progetti ovvero imporre specifiche misure atte a favorire l’eliminazione dell’incompatibilità o dell’interdipendenza] (8).

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(8) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 6

Funzioni amministrative delegate.

[1. Sono delegate ai sindaci le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti urgenti di chiusura temporanea degli impianti e delle piste ricadenti, anche parzialmente, nelle circoscrizioni di rispettiva competenza, in presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo] (9).

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(9) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO II

Gli impianti e il procedimento concessorio

Capo I – L’approvazione dei progetti degli impianti

Art. 7

Presentazione dei progetti.

[1. L’esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari.

2. I soggetti interessati, ai fini di quanto previsto al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale formale domanda corredata da n. 3 copie del progetto di fattibilità degli impianti, elaborato in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, nonché dalla seguente documentazione:

a) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti con la previsione del tracciato di massima della linea;

b) dichiarazione del sindaco del comune interessato circa la compatibilità dell’impianto con lo strumento urbanistico e in merito alla concessione edilizia eventualmente rilasciata e alle relative condizioni;

c) dichiarazione del sindaco del comune interessato dall’impianto circa l’esistenza o l’inesistenza di vincoli e di usi civici sulla zona;

d) dichiarazione del Dipartimento per le foreste e l’economia montana, Centro sperimentale delle valanghe e difesa idrogeologica di Arabba relativa alla situazione valanghiva e agli eventuali interventi di difesa.

3. Il progetto di fattibilità, redatto dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione indicante la denominazione dell’impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio e il programma temporale per la realizzazione delle opere;

b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;

c) relazione geologica e geotecnica concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati;

d) relazione forestale che, in riferimento all’unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche e ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte a evitare, ridurre e, se del caso, compensare gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale connessi con la realizzazione degli interventi;

e) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del tracciato dell’impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

f) descrizione degli eventuali attraversamenti o parallelismi con linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, ecc. con l’indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l’impianto, corredata dalla documentazione atta a rendere possibile un giudizio sulla regolarità degli stessi;

g) profilo longitudinale della linea con l’indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l’esatto andamento del terreno oltre che sull’asse dell’impianto anche sotto le funi e con l’indicazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;

h) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari e accessorie;

i) relazioni di impatto ambientale relativamente agli impianti e alla ricomposizione dell’ambiente attraverso la individuazione di opportune misure di mitigazione;

l) tracciato dell’impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale] (10).

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(10) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 8

Fase istruttoria.

[1. Il Dipartimento per la viabilità e i trasporti, a seguito della presentazione della documentazione di cui all’art. 7, provvede all’istruttoria della domanda di concerto con i dipartimenti interessati e acquisisce il parere della competente Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all’art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Il parere di cui al comma 1 è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici e ambientali coinvolti dai singoli progetti. Il parere della Commissione sostituisce, a ogni effetto, qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, compreso quello di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e quello di cui all’art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11.

3. Il parere della Commissione è comunicato al richiedente e ai comuni interessati entro 90 giorni dalla presentazione del progetto di fattibilità.

4. Il richiedente presenta alla Giunta regionale, entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione, n. 5 copie del progetto dell’impianto nonché una dichiarazione attestante la conformità del medesimo al relativo progetto di fattibilità e l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel parere della Commissione consultiva.

5. Il Dipartimento per la viabilità e i trasporti provvede a trasmettere n. 3 copie del progetto di cui al comma 4, ai competenti uffici del Ministero dei trasporti Direzione generale della Mctc – per l’acquisizione del nulla-osta ai fini della sicurezza di cui all’art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

6. Il richiedente inoltre, ai fini dell’approvazione del progetto dell’impianto, presenta al Dipartimento la seguente ulteriore documentazione:

a) riproduzione su mappa catastale dell’impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie.

b) piano particellare dei mappali catastali interessati dall’impianto;

c) eventuali nulla-osta rilasciati dai competenti organi per i vincoli esistenti, di cui alla lett. c), comma 2, art. 7] (11).

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(11) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 9

Fase dell’approvazione.

[1. Conclusa la fase istruttoria, il dirigente dell’ufficio del Genio Civile territorialmente competente, approva il progetto dell’impianto (12).

2. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di indifferibilità e urgenza dell’opera.

3. L’approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta o approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti] (13).

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(12) Comma così modificato dall’art. 42, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6 e successivamente così sostituito dall’art. 21, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46. Il testo precedente così disponeva: «1. Conclusa la fase istruttoria, il Dirigente generale del Dipartimento per la viabilità e i trasporti approva il progetto dell’impianto».

(13) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 10

Realizzazione degli impianti.

[1. L’approvazione del progetto e il successivo rilascio della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto da parte dell’Ente competente, autorizzano il soggetto titolare a iniziare i lavori di costruzione.

2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato, iscritto all’albo professionale.

3. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati al Dipartimento per la viabilità e i trasporti e ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, aventi la vigilanza ai fini della sicurezza, i quali possono disporre controlli e verifiche atti ad accertare la corrispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto approvato] (14).

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(14) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 11

Verifiche e prove funzionali.

[1. Ultimata la costruzione dell’impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Dipartimento per la viabilità e i trasporti e per conoscenza all’Ente concedente la domanda per l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali.

2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

3. All’espletamento delle operazioni di cui al comma 2 partecipano tecnici del Dipartimento per la viabilità e i trasporti per quanto di loro competenza] (15).

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(15) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 12

Collaudo.

[1. Gli impianti realizzati con contributi regionali sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dall’art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni.

2. La Commissione di collaudo, nominata dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore da lui delegato ai sensi dell’art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è composta da un tecnico abilitato e da un funzionario amministrativo esperti nel settore funiviario.

3. Le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori; devono in ogni caso, essere completate entro un anno dall’apertura dell’impianto all’esercizio.

4. La Commissione redige il processo verbale di visita, la relazione di collaudo e il certificato di collaudo. Il certificato di collaudo deve contenere, oltre a eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, anche l’accertamento dei dati parametrici dell’impianto e il confronto con quelli indicati in progetto. Deve infine definire, in apposita relazione tutti i termini economico-contabili necessari ai fini della quantificazione dell’importo definitivo del contributo regionale] (16).

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(16) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Capo II – Il procedimento concessorio

Art. 13

Definizione e classificazione delle linee funiviarie.

[1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto.

2. Le linee funiviarie si distinguono in tre categorie:

a) la prima categoria comprende le linee che costituiscono in preminenza, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;

b) la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri;

c) la terza categoria comprende le linee non rientranti nelle categorie precedenti.

3. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità e alle caratteristiche seguenti:

a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l’area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

b) impianti di collegamento, che consentono il collegamento tra aree sciistiche attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;

c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista di discesa;

d) impianti a funzione mista, che assommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti, o non connessi alla pratica dello sci] (17).

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(17) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 14

Concessione delle linee funiviarie.

[1. La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie e le varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza, sono subordinati al rilascio della concessione della relativa linea da parte della Regione o degli altri Enti competenti.

2. Sono competenti al rilascio della concessione alla costruzione e all’esercizio della linea:

a) il comune qualora la linea si svolga integralmente nell’ambito del territorio comunale;

b) la provincia qualora la linea si svolga fra i comuni facenti parte della medesima provincia;

c) la Regione qualora la linea si estenda sul territorio di più province del Veneto, o interessi, ma in misura minore, un territorio di Regioni finitime. In quest’ultimo caso si osservano le modalità di cui all’art. 84 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. La Regione è altresì competente per le linee trasferite dallo Stato.

3. Per le linee funiviarie che si svolgono parzialmente nell’ambito territoriale delle Province di Trento o di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527] (18).

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(18) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 15

Rilascio della concessione.

[1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente presenta all’Ente concedente di cui all’art. 14 apposita domanda contenente esplicito riferimento all’approvazione dei progetti dei relativi impianti.

2. Verificata la regolarità della domanda l’Ente concedente rilascia, dove ricorrano tutti i presupposti, la concessione per la costruzione e per l’esercizio.

3. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto, inserendo il medesimo in una delle categorie di cui all’art. 13;

b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto;

c) stabilisce ogni altro obbligo cui è tenuto il concessionario.

4. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quelle previste dal punto 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, n. 23] (19).

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(19) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 16

Linee concorrenti.

[1. Le concessioni di linee, che si dipartono dai termini di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi, sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare delle linee già concesse.

2. Le concessioni di linee, che risultano parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare delle linee già concesse.

3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.

4. Più domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.

5. Le domande di cui ai comma precedenti, anche nel caso di domanda unica sono trasmesse in copia, a cura dell’Ente concedente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate e agli altri richiedenti.

6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso gli uffici dell’Ente concedente per la durata di 30 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 5, durante i quali essi i possono essere presentate osservazioni, proposte o motivate opposizioni.

7. L’ente concedente, a conclusione dell’istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni] (20).

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(20) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 17

Obblighi del concessionario.

[1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul soggetto concessionario. In particolare deve essere previsto:

a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell’impianto;

c) il trasporto gratuito di personale della Regione e di altri Enti nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;

d) il trasporto gratuito di persone incaricate di operazioni di soccorso.

2. L’ente concedente può altresì stabilire, con specifico provvedimento motivato, obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario qualora ricorrano situazioni di emergenza] (21).

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(21) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 18

Diniego della concessione.

[1. Nell’ipotesi di irritualità o di incompletezza della domanda, l’Ente concedente nega con provvedimento motivato la concessione richiesta.

2. L’ente concedente può altresì, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 15, negare con provvedimento motivato la concessione ove la realizzazione dell’impianto contrasti con sopravvenute gravi e motivate ragioni di pubblico interesse] (22).

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(22) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 19

Modifica della concessione.

[1. La concessione è modificata con l’osservanza della procedura seguita per il suo rilascio ove il concessionario proponga varianti costruttive non configuranti meri adeguamenti tecnici dell’impianto. È da considerarsi variante costruttiva qualsiasi modifica apportata all’impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi ma finalizzata a ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell’impianto stesso o delle sue prestazioni] (23).

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(23) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 20

Sospensione e decadenza della concessione.

[1. In caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o da norme di legge, l’Ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione.

2. Dopo almeno due violazioni agli obblighi di concessione, l’Ente concedente può pronunciare in via definitiva la decadenza della concessione.

3. L’ente concedente pronuncia inoltre la decadenza della concessione allorquando il soggetto concessionario si estingua per qualsiasi motivo, ovvero interrompa per due anni l’esercizio, salvo motivi di forza maggiore.

4. La decadenza della concessione non da titolo ad alcuno indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa] (24).

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(24) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 21

Trasferimento della concessione.

[1. L’ente concedente, se lo ritiene compatibile con l’interesse generale e con le finalità della concessione, può disporre su richiesta degli interessati e subordinatamente all’assunzione di tutti gli obblighi dell’originario concessionario, da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.

2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della concessione, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.

3. Fino all’assunzione del provvedimento di cui al comma 1 da parte dell’Ente concedente, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell’Ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

4. Nel caso di morte del concessionario, l’avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

5. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario, l’avente o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l’esercizio della linea qualora presentino all’Ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione.

6. La domanda di cui al comma 4 e la dichiarazione di cui al comma 5 debbono essere corredate da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

7. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l’Ente concedente pronuncia la decadenza della stessa] (25).

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(25) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 22

Rinnovo della concessione.

[1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa.

2. A tale scopo, entro sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può proporre all’Ente concedente domanda di rinnovo.

3. Il concessionario può contestualmente proporre modifiche alle caratteristiche dell’impianto, in tal caso si applica la procedura prevista dall’art. 19.

4. L’ente concedente dispone il rinnovo della concessione, determina, in relazione a quanto stabilito dal comma 3 l’eventuale riclassificazione dell’impianto, fissa la nuova durata della medesima e il termine per l’esecuzione delle eventuali nuove opere.

5. Ottenuto il rinnovo della concessione, il concessionario, presenta il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche si osserva la procedura contemplata dagli artt. 9, 10, 11] (26).

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(26) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 23

Nuova concessione nei casi di decadenza.

[1. Nel caso di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione, per lo stesso impianto, al precedente titolare] (27).

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(27) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 24

Restituzione in pristino dei luoghi.

[1. Nel caso di estinzione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato alla restituzione in pristino parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell’impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all’asporto del materiale di risulta. A tal fine l’Ente concedente comunica all’interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l’asporto devono essere effettuati, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.

2. Decorso invano il termine fissato l’Ente concedente provvede all’esecuzione dei lavori e successivamente ingiunge al soggetto interessato il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639] (28).

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(28) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 25

Costituzione coattiva di servitù.

[1. Quando il richiedente non abbia la disponibilità dei terreni interessanti all’impianto, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva della servitù previo pagamento dell’indennità.

2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con decreto del Dirigente del Dipartimento competente, che contestualmente determina l’ammontare dell’indennità (29).

3. La determinazione dell’indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione. In ogni caso, essa deve tener conto di un duplice parametro:

della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e del compenso dovuto per l’uso del bene altrui] (30).

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(29) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(30) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 26

Servitù di linea.

[1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell’impianto:

a) eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi a uso dell’impianto, realizzare linee e condutture interrate necessarie all’impianto, di disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

b) realizzare sentieri e accessi necessari per la sicurezza dell’impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e arrivo e dei sostegni di linea;

c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso, del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La durata della servitù è la stessa della concessione cui si riferisce] (31).

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(31) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO III

L’esercizio degli impianti

Art. 27

Autorizzazione all’esercizio.

[1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del dirigente dell’ufficio del Genio Civile territorialmente competente (32).

2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti e all’esistenza del provvedimento di concessione di cui agli artt. 14 e 15] (33).

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(32) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 46. Il testo originario così disponeva: «1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del Dirigente del Dipartimento competente».

(33) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 28

Modalità di esercizio degli impianti.

[1. L’esercizio dell’impianto si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d’esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dal Dipartimento per la viabilità e i trasporti e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministro dei trasporti.

2. A ogni impianto è preposto un direttore o un responsabile dell’esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, nonché l’organico del personale necessario regolarmente abilitato. I nominativi del direttore o del responsabile e dell’eventuale assistente tecnico nonché del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d’esercizio, sono trasmessi al Dipartimento per la viabilità e i trasporti competente per l’emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753] (34).

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(34) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 29

Gestione degli impianti funiviari e criteri tariffari.

[1. In riferimento alla funzione di servizio pubblico di trasporto svolta dagli impianti funiviari il Consiglio regionale determina i criteri di massima per ogni categoria di impianto, ai quali i concessionari debbono attenersi nella fissazione delle tariffe.

2. I concessionari comunicano all’Ente concedente e alla Regione, Giunta regionale, i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le tariffe applicate e le proposte di modifica. È obbligo dei concessionari comunicare altresì l’organico del personale di stazione e di linea, abilitato a norma di legge. Tali comunicazioni si effettuano entro il 31 ottobre ed entro il 31 maggio di ciascun anno rispettivamente per le stagioni invernali ed estive. In caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre – 30 novembre successivo.

3. Per quanto attiene al programma di esercizio, gli orari e le tariffe i concessionari devono attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Il personale di linea e di stazione o che comunque abbia relazione con il pubblico deve essere vestito in modo da essere facilmente riconoscibile anche mediante apposito contrassegno distintivo: esso è tenuto a svolgere il proprio compito con piene correttezza e disponibilità nei confronti dell’utenza] (35).

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(35) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 30

Regolarità degli esercizi.

[1. I concessionari, i direttori o responsabili di esercizio e il personale, ciascuno secondo i rispettivi compiti, assicurano il regolare svolgimento dei servizi nonché l’adozione di tutte le misure e cautele atte a evitare danni agli utenti.

2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all’Ente concedente e al Dipartimento per la viabilità e i trasporti. La sospensione del servizio per altre cause è autorizzata dal Dirigente del Dipartimento competente (36).

3. È obbligo dei concessionari esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari, le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d’esercizio, nonché tenere in evidenza un registro per i reclami.

4. I direttori o responsabili di esercizio provvedono alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche da esibire al personale incaricato della vigilanza] (37).

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(36) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(37) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 31

Assicurazioni.

[1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio è subordinata al possesso di copertura assicurativa atta a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all’esercizio dell’impianto medesimo.

2. La Giunta regionale, con disposizioni esecutive di attuazione, stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e i massimali della stessa, a seconda dei tipi di impianto e delle caratteristiche tecniche dei medesimi.

3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla copertura assicurativa, il Presidente della Giunta regionale dispone la sospensione immediata dell’esercizio] (38).

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(38) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 32

Tasse di concessione.

[1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di concessione, di rilascio e annuale, nonché del contributo di sorveglianza nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia] (39).

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(39) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 33

Statistica e registro degli impianti.

[1. I titolari degli impianti comunicano periodicamente al Dipartimento per la viabilità e i trasporti i dati statistici relativi agli impianti stessi. La Giunta regionale, con disposizioni esecutive di attuazione, può stabilire modalità per il controllo d’ufficio del numero dei passaggi; nonché per la rilevazione di tutti gli altri atti interessanti l’esercizio.

2. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro degli impianti esistenti nel territorio regionale.

3. Per ogni singolo impianto il registro riporta l’intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni.

4. Il registro degli impianti è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rifasciate copie delle iscrizioni, modifiche o cancellazioni] (40).

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(40) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO IV

Le piste e il procedimento concessorio

Capo I – Le piste

Art. 34

Definizione delle piste e loro utilizzazione.

[1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente organizzate e adibite all’esclusiva circolazione e uso pubblico degli sciatori.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.

3. Le piste, di cui al comma 2, possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) nonché della Federazione internazionale sci (F.I.S.) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

4. Sulle piste è vietato l’uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi di soccorso e di servizio] (41).

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(41) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 35

Requisiti tecnici delle piste da discesa.

[1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo i casi particolari quali sottopassi o altro con deroga motivata dell’autorità concedente. In considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il 7%, possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari. Per tracciati di trasferimento (skiweg) con pendenza minore del 5% è ammessa una larghezza fino a metri 2;

c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;

d) non hanno attraversamenti o interferenze con percorsi di sei alpinismo e di sci escursionismo, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie e altri mezzi di risalita a livello;

e) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l’altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista.

2. Qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.

3. La confluenza di due piste da discesa, e particolarmente se esse presentano classifiche di difficoltà diversa, deve avvenire in settori di massima ampiezza delle piste e con grande visibilità] (42).

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(42) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 36

Requisiti tecnici delle piste da fondo.

[1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe;

b) hanno il tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e apertura delle piste, una situazione di pericolo;

c) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:

– una larghezza minima tale che per ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, normalmente in piano e opportunamente segnalati;

– la larghezza deve essere maggiore di quella minima suaccennata nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto più forte è la pendenza;

– l’altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

d) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l’altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista;

e) non devono sussistere attraversamenti o interferenze con percorsi di sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpin, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

f) qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento;

g) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all’11% per brevi tratti e in numero limitato] (43).

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(43) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 37

Classificazione tecnica delle piste da discesa.

[1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: consiste in un’area in lieve pendio di norma recintata e gestita da una scuola di sci, priva di pericoli e ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;

b) piste facilissime: caratterizzate da percorsi di lunghezza, dislivello e pendenza limitati;

c) piste facili: caratterizzate da percorsi di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà;

d) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi di pendenza e dislivelli vari;

e) piste difficili: caratterizzate da percorsi di rilevante e varia pendenza e un tracciato richiedente negli sciatori elevate attitudini e capacità] (44).

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(44) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 38

Classificazione tecnica delle piste da fondo.

[1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 5% e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a 4 km;

b) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 15%;

c) piste difficili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il 15% e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità] (45).

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(45) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 39

Classificazione giuridica delle piste.

[1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste, di cui all’art. 34, si ripartono in:

a) piste asservite agli impianti di risalita;

b) piste non asservite agli impianti di risalita;

c) piste da fondo.

2. Le piste da discesa sono asservite a un impianto di risalita quando oltre che esserne strettamente complementari, sono intestate allo stesso concessionario oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l’uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli impianti della scuola stessi] (46).

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(46) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Capo II – Il procedimento concessorio

Art. 40

Richiesta di concessione.

[1. Hanno titolo a presentare la richiesta per la concessione delle piste, di cui all’art. 34:

a) per le piste di cui alla lettera a) dell’art. 39, il concessionario dell’impianto di risalita o soggetto diverso ove sussista un accordo per l’uso della pista;

b) per le piste di cui alle lettere b) e c) dell’art. 39, in ordine di priorità:

1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull’asse della pista;

2) gli Enti pubblici locali interessati allo sviluppo del territorio;

3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il richiedente in ordine successivo di priorità, deve far affiggere per 30 giorni all’albo pretorio del comune e della comunità montana interessata la comunicazione della richiesta presentata con l’indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista] (47).

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(47) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 41

Procedimento concessorio.

[1. La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del dirigente dell’ufficio del Genio civile territorialmente competente (48).

2. L’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’automatica iscrizione della pista nel registro delle piste, di cui all’art. 57.

3. L’approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta o approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti. Resta salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] (49).

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(48) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 3, L.R. 9 settembre 1999, n. 46. Il testo originario così disponeva: «1. La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del Dirigente generale del Dipartimento per la viabilità e i trasporti, previo parere della commissione consultiva, prevista dall’art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42».

(49) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 42

Istruttoria della domanda.

[1. Per conseguire l’approvazione e l’iscrizione di una pista ai sensi dell’art. 41 l’interessato presenta domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dalla seguente documentazione in tre copie:

a) progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, così costituito:

1) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

2) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 dove è riportato il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele o collegate, esistenti o in programma, così come agli impianti di risalita o altre infrastrutture egualmente esistenti o in programma;

3) profilo altimetrico in opportuna scala con l’indicazione delle pendenze trasversali e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;

4) descrizione e schemi di eventuali opere necessarie; con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;

5) descrizione e schemi di eventuali dispositivi per la produzione della neve;

6) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata e in rapporto alle necessità e alle infrastrutture di cui la pista è complementare;

7) relazione geologica e climatico-nivologica dell’area interessata;

8) mappa catastale nella quale sia rappresentato il tracciato della pista e le particelle di terreno attraversate, con l’indicazione di quelle di disponibilità;

9) proposta motivata sulla classificazione della pista;

b) dichiarazione del sindaco del comune interessato circa la compatibilità della pista con lo strumento urbanistico e in merito alla concessione e/o autorizzazione edilizia eventualmente rilasciata e alle eventuali condizioni;

c) dichiarazione del sindaco del comune interessato dalla pista circa l’esistenza o l’inesistenza di vincoli e di usi civici sulla zona;

d) dichiarazione del Dipartimento per le foreste e l’economia montana, Centro sperimentale delle valanghe e difesa idrogeologica di Arabba relativa alla situazione valanghiva e agli eventuali interventi di difesa.

2. Le varianti del percorso, incidenti sostanzialmente sul tracciato e/o sui requisiti tecnici delle piste, sono approvate col procedimento originario] (50).

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(50) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 43

Parere della commissione consultiva.

[1. Per l’emanazione del parere di cui al comma 1 dell’art. 41, la Commissione consultiva di cui all’art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è integrata da un esperto di piste nominato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e scelto fra una terna di nomi proposti dalla Federazione italiana sport invernali, il quale dura in carica cinque anni.

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, con voto consuntivo, i sindaci dei comuni interessati e il presidente della comunità montana aventi giurisdizione per territorio.

3. Il parere, di cui al comma 1 dell’art. 41, ha per oggetto:

a) la compatibilità del progetto con la destinazione urbanistica della zona e con la tutela ambientale;

b) l’idoneità tecnica della pista in rapporto alla sua funzione e alla classificazione proposta;

c) la compatibilità della pista con le esigenze idrogeologiche e forestali delle aree interessate;

d) le condizioni, anche in ordine alla manutenzione, a cui eventualmente subordinare l’approvazione.

4. Il parere della Commissione sostituisce, a ogni effetto, qualsiasi altro parere di competenza regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’opera, compreso il parere di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e quello di cui all’art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11] (51).

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(51) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 44

Dichiarazione d’urgenza e costituzione coattiva di servitù.

[1. Quando l’interessato che ha titolo a presentare la richiesta ai sensi dell’art. 40, comma 1, non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto comporta la potestà di chiedere la dichiarazione d urgenza e indifferibilità delle opere approvate e/o la costituzione coattiva, previo pagamento dell’indennità di una servitù di pista.

2. La dichiarazione d’urgenza e indifferibilità delle opere è concessa previo parere del sindaco del comune e del presidente della comunità montana interessati; la costituzione coattiva della servitù di pista è concessa, anche contestualmente, previo pagamento della prevista indennità. I provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La determinazione dell’indennità, di cui al comma 2, è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi d’aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione. In ogni caso, essa dovrà tener conto di un duplice parametro: della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e del compenso dovuto per l’uso del bene altrui] (52).

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(52) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 45

La servitù di pista.

[1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà, riconosciute al concessionario della pista:

a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi per l’accumulo della neve, l’installazione e l’uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve nonché quelle di disboscamento, taglio alberi e rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato e sotto la sorveglianza del competente Servizio forestale regionale;

b) apporre sui margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) usare del terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;

d) inibire a chiunque, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso alla pista, impedendo, altresì, ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare accesso della pista;

c) eseguire le opere di manutenzione ordinaria anche fuori stagione (risemina, cura del fondo, eventuale fienagione).

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari, il titolare di servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La durata della servitù è la stessa della concessione cui inerisce.

4. Alla scadenza della concessione, la servitù, ai fini del suo rinnovo, è soggetta allo stesso regime previsto per la concessione dall’art. 56] (53).

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(53) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Capo III – Caratteri della concessione

Art. 46

L’iscrizione.

[1. L’iscrizione nel registro delle piste ai sensi dell’art. 41 equivale, a tutti gli effetti, al rilascio della concessione secondo le finalità, la classificazione e le condizioni indicate nel registro stesso.

2. La concessione decorre dalla data di iscrizione.

3. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione anche mediante il Bollettino Ufficiale della Regione] (54).

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(54) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 47

Contenuto della concessione.

[1. Il concessionario di una pista è tenuto:

a) ad assicurare l’uso pubblico della pista e a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo o di non agibilità previa apposita segnalazione apposta all’inizio dell’impianto di risalita e all’inizio della pista non battuta si intende chiusa e non agibile;

b) a provvedere all’agibilità e alla manutenzione della pista in relazione alla possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dall’innevamento;

c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità e per i fini indicati dall’art. 50;

d) ad assicurare la presenza costante del servizio di soccorso piste durante l’esercizio delle stesse.

2. In corrispondenza alle prestazioni assicurate, il concessionario ha facoltà di riscuotere una tariffa compensativa nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge] (55).

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(55) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 48

Manutenzione delle piste.

[1. In armonia con quanto previsto nell’art. 47 il concessionario della pista è tenuto a sorvegliare affinché la medesima, durante il periodo di esercizio, mantenga le caratteristiche prescritte nel registro delle piste.

2. In particolare, il concessionario ha l’obbligo di curare che la pista conservi i requisiti tecnici previsti e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici, alla battitura della medesima.

3. Le piste non battute vanno segnalate.

4. Durante le operazioni di lavorazione meccanica le piste devono essere interdette al pubblico anche mediante l’apposizione di idonea segnaletica.

5. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici e come pure possibile turbamento del regime delle acque.

6. Entro i limiti dell’area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa e attraverso periodici controlli e interventi manutentori, va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

7. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l’agibilità della pista, il concessionario provvede all’apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Dipartimento per la viabilità e i trasporti; analogamente dovrà provvedere, per eventuali opere artificiali] (56).

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(56) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 49

Soccorso sulle piste.

[1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i concessionari delle piste devono istituire un apposito servizio soccorso piste dotato delle necessarie attrezzature.

2. Al fine di garantire l’efficienza dei servizi di cui al comma 1, l’incarico del soccorso può essere affidato ad associazioni già operanti nel settore e che possono dimostrare una documentata attività specifica.

3. Tali associazioni incaricate del servizio devono risultare iscritte all’albo regionale delle associazioni ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55, per la specifica attività; devono inoltre annualmente organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale volontario addetto al soccorso piste.

4. Lo sciatore infortunato è tenuto al rimborso delle spese vive sopportate per soccorrerlo] (57).

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(57) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 50

Caratteri della segnaletica.

[1. Le piste devono essere dotate di segnaletica, conforme alle Norme italiane unificate (U.N.I.), che viene rappresentata in calce alla presente legge, nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore] (58).

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(58) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 51

Le tariffe.

[1. I criteri per la determinazione delle tariffe, di cui al comma 2 dell’art. 47, sono approvati dal Consiglio regionale.

2. Quando trattasi di piste, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 39, non è dovuta alcuna tariffa in forma espressa.

3. Quando trattasi di piste, di cui alla lettera c) dell’art. 39, la tariffa è riscossa in forma espressa.

4. È fatto divieto a chi non sia concessionario, ai sensi della presente legge il prelievo a qualsiasi titolo di una tariffa, sia espressa sia ricompresa, nel prezzo del biglietto dell’impianto di risalita] (59).

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(59) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 52

Durata della concessione.

[1. La concessione di una pista ha la stessa durata della concessione dell’impianto di risalita nei casi di cui alla lettera a) dell’art. 39; nei casi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 39, di norma ha durata decennale] (60).

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(60) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 53

Sospensione.

[1. L’esercizio della pista può essere sospeso ai fini cautelari nei seguenti casi:

a) quando si profilino situazioni contingibili e urgenti di pericolo e/o danno;

b) quando sia necessario procedere ad accertamenti in vista dell’adozione di un provvedimento finale di decadenza, di revoca o di modifica totale o parziale del progetto.

2. La sospensione opera finché permangono le cause di pericolo e/o danno.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il provvedimento finale di revoca o decadenza è adottato entro tre mesi dalla sospensione. In caso contrario, cessa la sospensione.

4. Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti; nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, può essere adottato anche dal sindaco competente che lo segnala tempestivamente al Dipartimento stesso.

5. Il concessionario di una pista, durante la stagione dell’innevamento può sospendere l’esercizio per periodi inferiori a sci mesi, previa comunicazione scritta al dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti] (61).

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(61) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 54

Revoca.

[1. Quando, in seguito a mutamento di destinazione di zona dello strumento urbanistico generale o per altra ragione di interesse pubblico, sia necessario interrompere l’esercizio della concessione, la Giunta regionale ne pronuncia la revoca. Alla revoca consegue la cancellazione della pista dal registro delle piste.

2. L’esercizio della revoca comporta l’indennizzo dei danni subiti dal concessionario per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste, da parte dell’Ente nel cui interesse è stata pronunciata la revoca salvo il caso che il provvedimento sia stato adottato per ragioni di pubblica incolumità o sicurezza] (62).

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(62) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 55

Rinuncia e decadenza.

[1. Il concessionario della pista può, quando sussistano giustificati motivi, rinunciare alla concessione prima della sua scadenza; inoltre, quando trattasi di piste di cui alla lettera a) dell’art. 39, di norma, la rinuncia della pista è contestuale a quella dell’impianto di risalita.

2. In caso di rinuncia la concessione è rilasciata agli aventi diritto secondo l’ordine della priorità fissato dall’art. 40.

3. La rinuncia è comunicata alla Giunta regionale e ha effetto dalla data di accettazione da parte della Giunta regionale.

4. La concessione decade:

a) quando l’esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, per iniziativa del concessionario e per cause non dipendenti da eventi meteorologici o risalenti a fatti imputabili al concessionario, senza autorizzazione del dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;

b) quando il concessionario non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione;

c) quando siano state violate condizioni di concessione, per cui la decadenza fosse stata espressamente prevista.

5. La dichiarazione di decadenza è adottata dal Dirigente del Dipartimento competente (63)] (64).

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(63) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(64) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 56

Cessazione e rinnovo.

[1. Quando non sia intervenuta una rinuncia, una revoca o una decadenza, la concessione cessa con la scadenza del termine, per cui era stata rilasciata.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1, l’esercizio della concessione prosegue per un anno successivamente alla sua scadenza, purché, nei sei mesi precedenti la scadenza, il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta alla Giunta regionale.

3. Nel caso di pista asservita a impianto di risalita, la concessione si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo di concessione dell’impianto] (65).

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(65) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 57

Registro delle piste.

[1. Presso il Dipartimento per la viabilità e i trasporti è istituito il registro delle piste esistenti nel territorio regionale.

2. Per ogni singola pista il registro riporta l’intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le infrastrutture cui sia eventualmente asservita, le eventuali condizioni di concessione, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni.

3. Il registro delle piste è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni] (66).

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(66) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 58

Organi di vigilanza.

[1. La vigilanza sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dagli organi di Polizia forestale, dalle guardie municipali, nonché dai funzionari del Dipartimento per la viabilità e i trasporti e del Dipartimento per le foreste e l’economia montana.

2. I funzionari di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono agenti di polizia giudiziaria in applicazione dell’art. 57 del codice di procedura penale.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono irrogate dai sindaci competenti per territorio a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Qualora la violazione riguardi una pista o una linea funiviaria che attraversi il territorio di più comuni è competente il sindaco del comune interessato dalla parte più estesa del tracciato della pista o della linea funiviaria.

5. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 1, sono comunicati al sindaco competente all’irrogazione della sanzione] (67).

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(67) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 59

Sanzioni.

[1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di apprestamento, anche parziale, di una pista o di modificazioni a quelle esistenti senza aver ottenuto la concessione prevista dall’art. 40;

b) da lire 300.000 a lire 3.000.000 in caso di violazione, nell’esercizio di una pista o di un impianto in servizio pubblico, delle prescrizioni concernenti l’esercizio stesso, stabilite dalla presente legge;

c) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di sospensione dell’esercizio della pista senza la comunicazione prevista dal comma 1 dell’art. 53, e per un periodo superiore a sei mesi, anche se composto dalla somma di due periodi contigui propri a due contigue stagioni di innevamento, quando non siano stati forniti oggettivi motivi di giustificazione;

d) da lire 500.000 a lire 1.500.000 in caso di applicazione di tariffe non conformi a quanto stabilito dagli artt. 29 e 51 e in caso di mancata esposizione al pubblico del quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché delle disposizioni concernenti gli utenti contenute nel regolamento d’esercizio dell’impianto;

e) da lire 30.000 a lire 300.000 in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 73.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 gli agenti accertatori sono tenuti a segnalare la violazione al Dipartimento per la viabilità e i trasporti ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 20, all’art. 53 e all’art. 55, commi 4 e 5] (68).

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(68) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO VI

Sistemi di innevamento programmato e provvidenze regionali

Art. 60

Innevamento programmato.

[1. I concessionari delle piste e degli impianti o consorzi di operatori economico-turistici possono realizzare sistemi per l’innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

2. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve] (69).

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(69) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 61

Costituzione coattiva di diritti reali.

[1. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il concessionario della pista può acquisire in via coattiva:

a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a) comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 44 e 45.

3. I diritti reali di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della concessione concernente la pista servita dall’impianto di produzione di neve] (70).

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(70) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 62

Contributi regionali.

[1. La realizzazione e l’ammodernamento dei sistemi di innevamento programmato sono incentivati mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile determinata mediante criteri parametrici stabiliti con disposizioni esecutive di attuazione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 32, lettera g) dello Statuto.

2. Per la concessione dei contributi possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 60.

3. Alla domanda, da presentare alla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno, va allegata la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo corredato dal preventivo di spesa, della localizzazione delle opere, della necessaria verifica della disponibilità di risorse idriche, nonché della dichiarazione della loro compatibilità urbanistica in quanto conformi agli strumenti urbanistici vigenti o comunque situate in zona agricola;

b) relazione sugli obiettivi dell’intervento in rapporto alle priorità determinate dall’art. 63;

c) relazione sui mezzi finanziari e organizzativi disponibili per la realizzazione e la gestione economica dell’opera.

4. In fase di prima applicazione della presente legge la domanda per la concessione dei contributi va presentata alla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge] (71).

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(71) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 63

Concessione.

[1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande la Giunta regionale, valutata l’idoneità economico finanziaria e organizzativa del richiedente, sentita la competente Commissione consiliare, formula la graduatoria degli interventi e provvede alla concessione dei contributi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) dotazione di almeno una pista attrezzata con un sistema di innevamento programmato in ogni area sciistica con priorità al collegamento fra sistemi sciistici;

b) interventi interessanti anche solo singoli tratti delle piste e finalizzati a un utilizzo ottimale e integrale del tracciato delle stesse;

c) opere site in zone con più rilevante utenza sciatoria.

2. In sede di concessione dei contributi, la Giunta regionale può determinare cautele, prescrizioni e vincoli nell’esecuzione delle opere per la tutela dell’equilibrio idrogeologico e ambientale.

3. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In caso di rinuncia o di revoca dei contributi fino all’approvazione della successiva graduatoria la Giunta regionale provvede alla riassegnazione utilizzando la graduatoria già approvata] (72).

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(72) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 64

Erogazione.

[1. L’erogazione dei contributi è effettuata con decreto di esecuzione del Dirigente del Dipartimento competente a seguito della presentazione delle autorizzazioni, concessioni e nulla-osta, statali e comunali richiesti per l’esecuzione dell’opera secondo le seguenti modalità:

– un primo acconto pari al 50% del contributo all’atto della consegna dei lavori opportunamente documentata;

– il restante 50% previa presentazione, al termine dei lavori, del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori (73).

2. I lavori devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data della erogazione della prima quota del contributo. Il Dirigente del Dipartimento competente può autorizzare per una sola volta la proroga di tale termine per comprovate cause di forza maggiore (74).

3. La Giunta regionale, esercita la funzione di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni della presente legge anche ai fini di promuovere l’azione di revoca, di cui all’art. 65] (75).

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(73) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(74) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(75) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 65

Revoca.

[1. La Giunta regionale revoca i contributi qualora il beneficiario non abbia ultimato i lavori entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 64.

2. La Giunta regionale procede alla proporzionale riduzione dei contributi qualora le caratteristiche parametriche dell’impianto, a lavori ultimati, risultino diverse da quelle previste dal progetto ammesso a contributo con conseguente minor spesa e in caso di mancato rispetto, nell’esecuzione delle opere, delle prescrizioni relative all’equilibrio idrogeologico-ambientale, di cui al precedente art. 63, comma 2] (76).

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(76) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO VII

Le provvidenze regionali per impianti e piste

Art. 66

Criteri di priorità e interventi ammessi a finanziamento.

[1. Nel perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposte provvidenze regionali con preferenza per quelle iniziative che comportino il minor impatto ambientale, nonché alle iniziative degli Enti locali e dell’azionariato locale pubblico e privato interessato.

2. Nello stabilire la graduatoria dei progetti ammessi ai benefici, la Giunta regionale tiene conto inoltre delle seguenti priorità:

a) interventi di miglioramento delle piste, concernenti:

– il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell’impatto delle piste sull’ambiente;

– la sicurezza anche mediante l’installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;

b) sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione di opere infrastrutturali di base nonché l’acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste;

c) modificazione e l’ammodernamento degli impianti e delle piste tesi a ristabilire l’equilibrio dimensionale tra le portate degli impianti e delle piste stesse;

d) costruzione di nuovi impianti;

e) costruzione di nuove piste.

3. La Regione interviene mediante la concessione di contributi a favore di concessionari degli impianti e delle piste] (77).

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(77) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 67

Domande di contributo.

[1. I soggetti interessati a fruire dei benefici di cui all’art. 66 presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno. In fase di prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

2. La domanda per gli interventi di cui alle lettere c) e d), comma 2, dell’art. 66 deve essere corredata dalla documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell’art. 7, con esclusione delle lettere e) e f), dello stesso comma 3 per gli impianti.

3. La domanda per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 2, dell’art. 66 deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 42, nonché dal preventivo di spesa e dalla previsione dei costi di gestione per le piste.

4. Le domande di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1. Qualora la documentazione sia stata preventivamente presentata ai fini dell’approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste la domanda è considerata valida purché nella stessa sia fatto esplicito riferimento a detta documentazione] (78).

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(78) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 68

Istruttoria.

[1. La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, per ciascun tipo di intervento la graduatoria dei progetti da ammettere a contributo, determina l’entità della spesa ammissibile, nonché l’ammontare dei contributi per ciascun progetto, nel rispetto delle priorità di cui all’art. 66, verificata la compatibilità con il piano neve.

2. La deliberazione della Giunta regionale vale quale atto di concessione dei contributi in essa previsti e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ferma restando l’erogazione dei contributi medesimi secondo le modalità di cui all’art. 70] (79).

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(79) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 69

Determinazione della spesa ammissibile.

[1. La spesa ammissibile per ciascun progetto ammesso a fruire dei benefici regionali è determinata mediante criteri parametrici stabiliti con disposizioni esecutive di attuazione della Giunta regionale] (80).

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(80) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 70

Misure e modalità dei contributi.

[1. I contributi previsti dall’art. 66 sono concessi in conto capitale, entro la misura massima del 30% della spesa ammessa] (81).

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(81) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 71

Erogazione dei contributi.

[1. L’erogazione dei contributi è disposta con decreto di esecuzione del Dirigente del Dipartimento competente, sulla base dei provvedimenti concessori adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 68 (82).

2. Per gli impianti, i contributi sono erogati per il 90% sulla base di stati di avanzamento di importo pari almeno al 30% della spesa ammessa e, per il restante 10%, dopo il collaudo sulla base della relativa certificazione.

3. Per le piste i contributi sono erogati in un’unica soluzione sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori; l’erogazione è comunque subordinata all’iscrizione della pista nel registro previsto dall’art. 57.

4. Il Dirigente del Dipartimento competente in sede di erogazione, può rideterminare l’entità del contributo qualora dalle certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione o da verifiche d’ufficio, accerti che la somma calcolata parametricamente sulla base delle effettive caratteristiche dell’impianto, come risulta realizzato, oppure dei lavori effettivamente eseguiti sia inferiore a quella ammessa, ovvero che l’80% della spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla somma ricalcolata parametricamente (83)] (84).

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(82) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(83) L’art. 42, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6, ha disposto che le parole «Presidente della Giunta regionale» siano sostituite con le parole «Dirigente del Dipartimento competente».

(84) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 72

Revoca dei contributi.

[1. I contributi assegnati sono revocati dalla Giunta regionale:

a) quando l’interessato non abbia completato i lavori di cui alla domanda entro tre anni dalla data dell’atto di concessione dei contributi;

b) quando l’interessato non abbia prodotto la documentazione richiesta per l’erogazione;

c) in caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività dell’impianto ovvero della pista, o di sospensione per qualsiasi motivo dell’esercizio per un periodo superiore a tre anni;

d) in caso di decadenza della concessione.

2. Nell’ipotesi di cui alla lettera e) la revoca viene disposta a far tempo dalla data di cessazione e di sospensione dell’attività.

3. Il termine di cui al comma 1, lettera a), può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una circostanziata richiesta da parte dell’interessato, per periodo massimo di 18 mesi (85)] (86).

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(85) Comma aggiunto con l’art. 2, L.R. 14 settembre 1994, n. 54.

(86) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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TITOLO VIII

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 73

Comportamento degli utenti.

[1. È obbligo dello sciatore, nell’esercitare la pratica dello sei in pista, tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista nonché alle sue attitudini e capacità in modo da non costituire pericolo o arrecare danno agli sciatori e a se stesso, nonché rispettare le norme del D.M. 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.

2. È vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, monosci, surf alpin, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio; è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

3. I comuni possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo da parte dell’utente delle piste ricadenti nel rispettivo territorio dandone formale comunicazione alla Giunta regionale.

4. Gli utenti degli impianti devono osservare tutte le prescrizioni relative all’uso dei medesimi contenute nel regolamento d’esercizio e sono tenute ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza concernente la regolarità funzionale, l’ordine e la sicurezza dell’esercizio] (87).

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(87) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 74

Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste di segnaletica e di comportamento degli utenti.

[1. La Regione promuove interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.

2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l’informazione rivolta ai giovani e l’informazione mirata a particolari aspetti della sicurezza nonché definisce le modalità dell’intervento. In particolare, l’informazione e l’educazione possono avvenire attraverso:

a) pubblicità radiofonica e televisiva;

b) inserzionistica;

c) cartellonistica;

d) attività editoriali;

e) altre idonee modalità di intervento.

3. Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di specialisti dell’informazione e della comunicazione singoli o associati, con le procedure e secondo i criteri di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni] (88).

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(88) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 75

Denuncia delle piste esistenti (89).

[1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 40, sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale le piste esistenti e non approvate aventi le caratteristiche di cui all’art. 34 e complementari all’impianto stesso.

2. Lo stesso obbligo, entro lo stesso termine, incombe sui gestori di piste, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui al comma 1 dell’art. 34 e non complementari a un impianto di risalita.

3. La denuncia è corredata:

a) da una carta topografica, in duplice copia, delle zone interessate, sottoscritta da un tecnico abilitato a sensi di legge e riproducente il tracciato della pista in scala 1:10.000, accompagnata da un profilo altimetrico con indicate le pendenze trasversali a frequenza periodica e nelle sezioni più significative anche in relazione a piste eventualmente interferenti o collegate, esistenti o in programma;

b) dalla dichiarazione se la pista sia in gestione diretta o, se gestita da altri, se ne abbia la disponibilità;

c) dall’indicazione dell’impianto di risalita, di cui la pista sia eventualmente complementare.

4. Le piste di cui ai commi 1 e 2 verranno iscritte nel registro delle piste con la riserva, da parte del Dipartimento per la viabilità e i trasporti di chiedere, entro un anno dalla denuncia, eventuale documentazione integrativa.

5. Le piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e riconosciute a norma della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11, anche se non aventi le caratteristiche di cui all’art. 34, sono iscritte nel registro delle piste di cui all’art. 57 con l’osservanza di quanto previsto dalla lett. b), comma 1, dell’art. 35.

6. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, qualora i gestori delle piste esistenti a tale data e aventi le caratteristiche di cui all’art. 34 non presentino la denuncia di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura della pista] (90).

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(89) Vedi anche, per le norme trnasitorie, l’art. 60, comma 3, L.R. 21 novembre 2008, n. 21.

(90) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 76

Norma finanziaria.

[1. All’onere di lire 12 miliardi derivante dall’applicazione del Titolo VI della presente legge, si provvede mediante:

– utilizzo ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, della somma di lire 6 miliardi iscritta al capitolo 80230 «Fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» partita n. 16 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1989;

– prelievo di lire 6 miliardi, iscritto nel medesimo «Fondo globale» capitolo 80230, partita n. 16 per l’anno finanziario 1990 del bilancio pluriennale 1989-1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 45650 denominato «Provvidenze per la realizzazione di sistemi di produzione di neve programmata», con lo stanziamento di lire 12 miliardi.

3. All’onere di lire 3 miliardi derivante dall’applicazione del Titolo VII, provvidenze regionali per impianti e piste, della presente legge si provvede mediante aumento di pari importo dell’avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell’entrata in bilancio per l’anno finanziario 1990 di cui all’art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6.

4. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l’anno finanziario 1990 è iscritto il capitolo 45796 denominato «Interventi regionali nel settore delle linee funiviarie e delle piste da sci», con uno stanziamento di lire 3 miliardi] (91).

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(91) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 77

Disposizioni transitorie e finali.

[1. Fino all’emanazione delle disposizioni di attuazione restano in vigore le disposizioni contenute negli atti emanati dalla Giunta regionale in quanto compatibili con le norme della presente legge.

2. Tanto ai fini delle determinazioni di competenza della Giunta regionale quanto all’effetto degli eventuali impegni di spesa concernenti l’esercizio 1989, le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa] (92).

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(92) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 78

Abrogazioni.

[1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto disposto dall’art. 77, la L.R. 9 maggio 1975, n. 52; la L.R. 28 gennaio 1977, n. 9; la L.R. 30 novembre 1983, n. 59; la L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 art. 8; la L.R. 14 marzo 1989, n. 7] (93).

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(93) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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Art. 79

Dichiarazione d’urgenza.

[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto] (94).

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(94) La presente legge è stata abrogata dall’art. 59, comma 1, lettera a), L.R. 21 novembre 2008, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 60, comma 2, della stessa legge).

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