D. Dirett. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2012
D. Dirett. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gennaio 2012 (1)
Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con D.M. 15 febbraio 1969 n. 815 , delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con D.M. 8 marzo 1999, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico (2) (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2012, n. 14.
(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Titolo così corretto da Comunicato 13 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 2012, n. 36.
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale (4)
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 23 del 2 gennaio 1985;
Visto l’art. 34 del decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998, recante «Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone»;
Visto il paragrafo 3.7. del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni» , approvate con decreto ministeriale n. 815 del 15 febbraio 1969;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 9610 del 13 novembre 1975, recante «Estensione alle funicolari terrestri della normativa tecnica concernente le ferrovie e le funivie»;
Visto il paragrafo 4.9. delle Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, approvate con i decreti ministeriali 8 marzo 1999;
Visto il paragrafo 4.4. del decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982, «Norme tecniche per l’impianto e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico»;
Considerata la necessità di disciplinare la periodicità delle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, previste dall’art. 34 del summenzionato decreto ministeriale n. 400/1998, dalle specifiche «Prescrizioni tecniche speciali» per le diverse categorie di impianti e dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985, nonché la partecipazione alle visite stesse del personale tecnico degli U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
Ravvisata l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse umane assegnate agli U.S.T.I.F.;
Decreta:
(4) Punto così corretto da Comunicato 2 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2012, n. 27.
Art. 1 Funivie bifune con movimento a va e vieni – Funicolari
Il comma 3.7.4. del paragrafo 3.7. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all’esercizio e straordinarie» del cap. 3 delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni» , approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, già modificato dal decreto del Ministro dei trasporti n. 1901 del 1° agosto 1983, è sostituito dal seguente comma:
«3.7.4. – Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all’U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell’eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall’apertura dell’impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l’eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell’esercizio».
Art. 2 Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli
Il comma 4.9.5.,del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all’esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999è sostituito dal seguente comma:
«4.9.5. – Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all’U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell’eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6°, 9° e 12° anno dall’apertura dell’impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l’eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell’esercizio».
Art. 3 Funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli
Il comma 4.9.5. del paragrafo 4.9. «Verifiche e prove annuali, di riapertura all’esercizio e straordinarie» della Parte 4 «Norme di esercizio» delle «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli», approvate con il decreto ministeriale 8 marzo 1999, è sostituito dal seguente comma:
«4.9.5. – Le date delle visite devono essere comunicate con congruo anticipo all’U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, territorialmente competente, al fine dell’eventuale partecipazione alle verifiche e prove stesse del personale tecnico di detto ufficio. Comunque, la partecipazione di tali tecnici è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate al 3°, 6° e 9° anno dall’apertura dell’impianto al pubblico esercizio e, successivamente, ogni due anni. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni devono essere altresì informati i competenti organi regionali per l’eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della regolarità dell’esercizio».
Art. 4 Personale
Le verifiche e prove, periodiche o straordinarie, per le diverse categorie di impianti, di cui ai precedenti articoli, nonché quelle previste dal decreto ministeriale n. 23 del 2 gennaio 1985 e dal decreto ministeriale n. 706 del 15 marzo 1982 vengono effettuate con la partecipazione del personale tecnico dell’U.S.T.I.F. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, territorialmente competente, come indicato nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.
Il personale anzidetto deve essere in possesso dei profili professionali e dei requisiti culturali e professionali specificati nella tabella sopra menzionata, in relazione alle varie attività previste per ciascuna tipologia di impianto.
Il direttore dell’U.S.T.I.F. designa il personale tecnico incaricato dell’espletamento delle attività indicate nella suddetta tabella, scegliendolo fra quello dei vari profili professionali ivi indicati.
Ove lo ritenga opportuno, il direttore dell’U.S.T.I.F. prevede, per il personale da adibire a tali attività, un congruo periodo di affiancamento a funzionari ingegneri-architetti o funzionari tecnici che abbiano già esperienza in tale settore di attività.
La durata dell’anzidetto periodo di affiancamento è stabilita dal direttore dell’U.S.T.I.F.
Art. 5 Abrogazioni
Sono o restano abrogati i decreti del Ministro dei trasporti n. 1901-(56)71.31, n. 1902(56)71.31 e n. 1903-(56)71.31 del 1° agosto 1983 nonché le correlate disposizioni, successivamente emanate, nelle parti incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del presente decreto.
Art. 6 Pubblicazione ed entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
Attività Periodicità della partecipazione obbligatoria Profili Professionali Requisiti culturali e professionali
Funivie Bifune, Funicolari:
– Visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica; Funzionario ingegnere-architetto. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
– Revisioni generali e varianti costruttive; Come da D.M. n. 23/1985; Funzionario ingegnere-architetto. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
– Proroghe dei termini di cui al D.M. n. 23/1985; Funzionario ingegnere-architetto. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
– Presenziamenti alle prove e verifiche annuali. 3°, 6°, 9°, 12° anno dall’apertura e successivamente ogni 2 anni. Funzionario ingegnere-architetto. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
Funivie monofune ad ammorsamento automatico:
– Visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica; Funzionario ingegnere-arch. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
– Revisioni generali e varianti costruttive; Come da D.M. n. 23/1985; Funzionario ingegnere-arch.
– Proroghe dei termini di cui al D.M. n. 23/1985; Funz. ing.-arch. Funzionario tecnico. ⇒ Diploma di Laurea triennale in ingegneria o Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che abbia consentito l’inquadramento in tale profilo professionale.
– Presenziamenti alle prove e verifiche annuali. 3°, 6°, 9°, 12° anno dall’apertura e successiv. ogni 2 anni. Funz. ing.-arch. Funzionario tecnico.
Funivie monofune ad ammorsamento fisso:
– Visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica; Funzionario ingegnere-architetto. Diploma di Laurea in Ingegneria di durata quinquennale.
– Revisioni generali e varianti costruttive; Come da D.M. n. 23/1985; Funzionario ing.-arch.
Funz. tecnico. ⇒ Diploma di Laurea triennale in Ingegneria o Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che abbia consentito l’inquadramento in tale profilo professionale.
Assistente tecnico. Assist. geometra. ⇒ Diploma di maturità scientifica, tecnica industriale, per geometri, tecnica nautica, tecnica aeronautica.
– Proroghe dei termini di cui al D.M. n. 23/1985; Funz. ing.-arch.
Funzionario tecnico.
Assistente tecnico.
Assist. geometra.
– Presenziamenti alle prove e verifiche annuali. 3°, 6°, 9° anno dall’apertura e successiv. ogni 2 anni. Funz. ing.-arch.
Funzionario tecnico.
Assistente tecnico.
Assist. geometra.
Sciovie:
– Visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio; Rinnovo di vita tecnica; Funz. ing.-arch. Funz. tecnico.
– Revisioni generali e varianti costruttive; Come da D.M. n. 23/1985; Funz. ing.-arch.
Funz. tecnico.
Assistente tecnico.
Assist. geometra.
– Verifiche e prove stagionali. Come da D.M. n. 706/1982(partecipazione non obbligatoria) Funz. ing.-arch.
Funz. tecnico.
Assistente tecnico.
Assist. geometra.