L.R. Piemonte 29 settembre 1994, n. 41
L.R. 29 settembre 1994, n. 41 (1).
Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna (2) .
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 ottobre 1994, n. 40.
(2) Titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Ordinamento della professione di guida alpina.».
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge regionale disciplina l’ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in Piemonte in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con legge 8 marzo 1991, n. 81 (3).
- Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 2
Figura professionale.
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dall’articolo 3.
Art. 2-bis
Accompagnatore di media montagna (4).
1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
2. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
- Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 3
Gradi della professione di guida alpina (5).
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi (6):
a) aspirante guida;
b) guida alpina maestro di alpinismo.
2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggior impegno, individuate dal Collegio regionale delle guide alpine. Il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina maestro di alpinismo.
3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 4.
- Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Gradi della professione.».
(6) Alinea così sostituito dall’art. 4, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «1. La professione si articola in due gradi:».
Art. 4
Albo professionale delle guide alpine ed elenco speciale degli accompagnatori di media montagna (7).
1. L’esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo è subordinato all’iscrizione nell’apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all’articolo 13.
2. L’iscrizione va fatta nell’albo professionale del Piemonte per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più Regioni è ammessa l’iscrizione in più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all’articolo 5.
3. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal comma 2, l’attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.
3-bis. L’esercizio dell’attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all’articolo 13 (8).
- Rubrica così sostituita dall’art. 5, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Albo professionale delle guide alpine.».
(8) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 5
Condizioni per l’iscrizione all’albo professionale e all’apposito elenco speciale (9).
1. Possono essere iscritti nell’albo professionale di cui all’articolo 4 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;
b) età minima di 21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per le aspiranti guide;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla competente Autorità sanitaria;
d) licenza di scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
f) [residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Regione] (10);
g) abilitazione tecnica all’esercizio della professione di cui all’articolo 7.
1-bis. Possono essere iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) (11).
- Rubrica così sostituita dall’art. 6, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Condizioni per l’iscrizione all’albo.».
(10) Lettera abrogata dall’art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(11) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 6
Trasferimento e aggregazione temporanea.
1. La guida alpina maestro di alpinismo e l’aspirante guida iscritti in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che intende esercitare stabilmente la professione in Piemonte deve richiedere il trasferimento dell’iscrizione nel corrispondente albo professionale.
2. La guida alpina maestro di alpinismo iscritta in albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intende svolgere l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intende esercitare in Piemonte, può richiedere l’aggregazione temporanea all’albo professionale del Piemonte, conservando l’iscrizione nell’albo professionale della Regione o Provincia di provenienza; non è consentita l’aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. L’iscrizione per trasferimento o l’aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all’articolo 13, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. [Il Collegio provvede altresì a cancellare dall’albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro albo regionale] (12).
3-bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (13).
4. Le guide alpine o le aspiranti guide straniere, o figure professionali equivalenti, non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte. Qualora intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale delle guide alpine del Piemonte. Il nulla osta o l’iscrizione sono concessi subordinatamente all’accertamento del possesso della specifica qualifica professionale riconosciuta in base al dispositivo di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per l’iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente.
5. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l’esercizio saltuario dell’attività da parte di guide alpine o di aspiranti guide, o figure professionali estere equivalenti, provenienti con loro clienti da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.
5-bis. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili (14).
- Periodo soppresso dall’art. 10, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(13) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(14) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 7
Abilitazione tecnica.
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami (15).
2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 la Regione si avvale di norma, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 8 marzo 1991, n. 81, del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. Al Collegio nazionale è altresì demandato l’espletamento degli esami alla fine dei corsi.
3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l’età prescritta per l’iscrizione all’albo professionale o all’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis. L’ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l’ammissione ai corsi di guida alpina è subordinata all’effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni (16).
4. La Regione compartecipa alle spese per l’organizzazione dei corsi, corrispondendo al Collegio nazionale delle guide alpine una quota parte proporzionale al numero di allievi che partecipano al corso residenti in Piemonte. Per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.
5. Qualora i corsi siano organizzati dalla Regione su base regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine o centri di formazione professionali specializzati nelle attività di montagna, il programma dei corsi e delle prove di esame è determinato garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine.
5-bis. La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate (17).
6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono affidate esclusivamente a guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito la qualifica di istruttore di guida alpina maestro di alpinismo, rilasciata a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine.
[7. Le prove di esame alla fine degli eventuali corsi regionali di cui al comma 5 sono sostenute davanti ad una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta da:
a) l’Assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine;
c) tre guide alpine maestri di alpinismo, che abbiano la qualifica di istruttore nazionale, designate dal Collegio regionale delle guide alpine;
d) due guide alpine maestri di alpinismo particolarmente esperte nella tecnica e didattica della professione, designate dal Collegio regionale delle guide alpine;
e) un esperto in soccorso alpino designato dalla delegazione piemontese del Corpo nazionale del Soccorso Alpino;
f) un medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;
g) due esperti nelle materie culturali e professionali inerenti l’attività di guida alpina;
h) un funzionario della Regione con compiti di segreteria della Commissione] (18).
8. [Limitatamente alle prove tecnico pratiche la Commissione è articolata in sottocommissione composta dai membri di cui alle lettere a), c), e), h)] (19).
8-bis. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti (20).
- Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(16) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(17) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 3, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(18) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera b), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 16, comma 3, della stessa legge.
(19) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera b), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 16, comma 3, della stessa legge.
(20) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.R. 26 novembre 2001, n. 33
Art. 8
Validità dell’iscrizione all’albo professionale e all’apposito elenco speciale (21).
1. L’iscrizione negli albi professionali e nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis ha efficacia per tre anni ed è mantenuta subordinatamente alla presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale (22).
- Rubrica così sostituita dall’art. 9, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Validità dell’iscrizione all’albo.».
(22) Comma così modificato dall’art. 9, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 9
Aggiornamento professionale.
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell’albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis hanno l’obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. I contenuti dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 13, che organizza i corsi stessi (23).
2. Le guide alpine maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
3. L’aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l’esame di abilitazione per guida alpina maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina o l’aspirante guida o l’accompagnatore di media montagna sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; la validità dell’iscrizione nell’albo professionale e nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica (24).
5. La Giunta Regionale determina la quota di spesa che la Regione assume a proprio carico per l’organizzazione di corsi di aggiornamento.
- Comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «1. I corsi di aggiornamento professionale sono di norma organizzati su base regionale dal Collegio regionale delle guide, anche in collaborazione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna; contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del Collegio regionale delle guide alpine.».
(24) Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 10
Specializzazioni.
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
b) speleologia;
c) altre specializzazioni eventualmente definite dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.
2. I contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.
Art. 11
Doveri della guida alpina e dell’accompagnatore di media montagna (25).
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis sono tenute ad esercitare la professione conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge e alle norme della deontologia professionale (26).
2. Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti, sciatori o visitatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti (27).
3. L’esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo (28).
4. Le guide alpine, le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna, nell’esercizio anche occasionale dell’attività professionale, devono recare con sé la tessera che attesta l’iscrizione all’albo o all’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis e il distintivo di riconoscimento ovvero l’attestato professionale equivalente, previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere (29).
5. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e devono versare i contributi annuali per l’iscrizione all’albo professionale (30).
- Rubrica così sostituita dall’art. 11, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «Doveri della guida alpina.».
(26) Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(27) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «2. Tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte negli albi sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.».
(28) Comma così modificato dall’art. 11, comma 4, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(29) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 5, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «4. Le guide alpine o le aspiranti guide alpine devono nell’esercizio anche occasionale dell’attività professionale recare con sé la tessera che attesta l’iscrizione all’albo e il distintivo di riconoscimento ovvero l’attestato professionale equivalente previsto nello Stato estero di appartenenza per le guide alpine straniere.».
(30) Comma così modificato dall’art. 11, comma 6, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 12
Tariffe professionali.
[1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.
2. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento] (31).
- Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
Art. 13
Collegio regionale delle guide.
1. Il Collegio regionale delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide è organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione.
2. Del Collegio regionale fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell’albo professionale della regione e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis, nonché le guide alpine maestri di alpinismo, le aspiranti guide e gli accompagnatori di media montagna che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione (32).
3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri secondo quanto stabilito dal Regolamento del Collegio. I membri del direttivo sono eletti dall’Assemblea del Collegio tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze. I singoli componenti del Direttivo sono sostituiti in caso di dimissione, di decesso o di decadenza o assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Direttivo. Il Direttivo dura in carica tre anni.
5. Il Direttivo elegge il Presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine maestri di alpinismo e nell’apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna componenti il Direttivo medesimo (33).
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il Direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il Direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il Direttivo nomina una Commissione tecnica che sovrintende all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide nonché l’approvazione dei Regolamenti adottati dal Collegio spettano alla Giunta Regionale.
10. Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
11. Le sedute del Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri e comunque in numero non inferiore a tre.
- Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell’albo professionale della Regione, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.».
(33) Comma così modificato dall’art. 12, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 14
Funzioni dei Collegi regionali.
1. Spetta all’Assemblea del Collegio regionale:
a) eleggere il Direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal Direttivo;
c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal Direttivo e sulla quale una pronuncia dell’Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare i Regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del Direttivo.
2. Spetta al Direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali e dell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis nonché l’iscrizione nei medesimi, la sospensione e cancellazione e il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 6, comma 4 (34);
b) rilasciare agli iscritti all’albo professionale e all’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis la tessera di riconoscimento e il distintivo (35);
c) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 15;
d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone del Piemonte;
e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
f) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle Autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;
g) collaborare con le competenti Autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere in tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, i corsi di aggiornamento professionale;
i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;
l) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;
m) svolgere ogni altra funzione inerente il Collegio non espressamente prevista tra quelle spettanti all’Assemblea.
- Lettera così modificata dall’art. 13, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(35) Lettera così sostituita dall’art. 13, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «b) rilasciare agli iscritti all’albo la tessera di riconoscimento e il distintivo.».
Art. 15
Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte nell’albo professionale e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’articolo 4, comma 3-bis che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari (36):
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Direttivo del Collegio nazionale. La predisposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal Direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare e quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
- Alinea così modificato dall’art. 14, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 16
Esercizio abusivo della professione.
1. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, l’esercizio abusivo della professione di cui agli articoli 2 e 2-bis è punito ai sensi dell’articolo 348 del Codice Penale (37).
2. Chi, essendo iscritto ad un albo professionale o ad un elenco speciale di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Piemonte in violazione delle norme dell’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 (38).
- Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
(38) Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, L.R. 16 novembre 2015, n. 24.
Art. 17
Scuole di alpinismo.
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di cui all’articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dal comune in cui hanno sede (39).
3. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo devono possedere i seguenti requisiti:
a) [disporre di un organico di almeno 3 guide alpine maestri di alpinismo o aspiranti guide alpine, purché il numero di questi ultimi non superi quello delle guide alpine] (40);
b) essere dirette da una guida alpina maestro di alpinismo [, facente parte dell’organico di cui alla lettera a)] (41);
c) disporre di una sede adeguata;
d) essere assicurate per la responsabilità civile derivante dall’attività della scuola.
4. [Le richieste di riconoscimento di scuola di alpinismo e di scuola di sci alpinismo sono presentate alla Giunta Regionale dagli interessati tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito] (42).
5. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti (43).
6. La denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.
7. L’esercizio e l’uso della denominazione «scuola di alpinismo e sci alpinismo» in violazione delle norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
- Comma così sostituito dall’art. 10, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge) e dall’art. 16, comma 1, L.R. 16 novembre 2015, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell’ambito di una comunità montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.».
(40) Lettera abrogata dall’art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(41) Parole soppresse dall’art. 10, comma 4, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(42) Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(43) Comma così sostituito dall’art. 10, comma 5, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La Giunta Regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento, tramite il Collegio regionale delle guide, e adotta i conseguenti provvedimenti.».
Art. 18
Scuole e istruttori del C.A.I.
1. All’attività delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
Art. 19
Coordinamento dell’attività di accompagnamento professionale sugli sci.
1. Il disposto di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, non si applica alle guide alpine che accompagnano i clienti sugli sci nell’ambito di una escursione sciistica o nell’ambito di programmi sci alpinistici, anche parzialmente comprendenti l’uso di impianti o piste da sci.
2. Il provvedimento di individuazione e delimitazione delle aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1992, è adottato dalla Giunta Regionale sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e del Collegio regionale delle guide alpine maestri di alpinismo.
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali.
1. L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono effettuate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; i rapporti di accertata violazione sono presentati alla Regione che determina l’entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, le aspiranti guide che si iscrivono nell’albo professionale e che hanno compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina maestro di alpinismo.
3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide alpine maestri di alpinismo e delle aspiranti guide, per l’organizzazione dei corsi di formazione professionale e l’espletamento dei relativi esami la Regione può avvalersi dell’Associazione Guide Alpine Italiane.
4. All’articolo 5, comma 7, della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, dopo le parole «medaglia d’oro» sono aggiunte le parole «o d’argento o di bronzo».