TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 gennaio 2007 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 gennaio 2007 (decisa il); Giud. Orlandi; XX (Avv. Gallotta, Manfioletti) c. SCUOLA DI SCI YY (Avv. Reider)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Posto che la responsabilità del gestore di una pista da sci deve essere valutata a norma dell’art. 2043 c.c., il gestore non risponde dei danni che un soggetto senza sci si procura entrando in una pista se il gestore ha tenuto una condotta diligente nella gestione della pista. (Nella specie, l’attore danneggiato è entrato in una pista recintata senza sci per soccorrere il proprio figlio minore che era caduto su un cumulo di neve. Il giudice ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria nella misura in cui è stato accertato che il gestore ha tenuto una condotta diligente nella gestione della pista)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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