L.P. Bolzano 7 giugno 1982, n. 22
L.P. Bolzano 7 giugno 1982, n. 22 (1)
Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale (2)
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 giugno 1982, n. 27.
(2) Si veda la Delib.G.P. 1° dicembre 2003, n. 4369: modalità per l’esecuzione dei controlli a campione relativi all’attribuzione di vantaggi economici.
CAPO I
Disciplina dei rifugi alpini
Art. 1
Definizione.
Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:
a) gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;
b) gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lett. a), dispongano di un’attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.
Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.
Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento ed un locale destinato all’alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.
I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona.
I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 2
Costruzione ed ampliamento di rifugi alpini – Qualifica di rifugio alpino.
1. La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini ovvero per l’ampliamento di quelli esistenti è rilasciata previo nullaosta della Giunta provinciale.
2. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all’opportunità dell’opera ai fini delle esigenze dell’alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all’articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all’articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Seconda commissione per la tutela del paesaggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.
3. La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall’Assessore provinciale al turismo.
4. I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo ed hanno diritto ad ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell’esercizio. L’attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. (3)
(3) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Art. 3
Autorizzazione a gestire un rifugio alpino.
1. L’autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall’assessore competente. Essa comprende, oltre all’esercizio propriamente ricettivo, anche l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli che possono essere venduti negli esercizi ricettivi nonché negli esercizi di somministrazione di bevande e/o pasti (4).
2. I gestori di rifugi alpini devono avere un’adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire, durante il periodo di apertura, costante prestazione presso il rifugio stesso.
3. L’autorizzazione deve essere debitamente esposta al pubblico. (5)
(5) Comma sostituito dall’art. 34, comma 1, L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
(4) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 2, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Art. 4
Durata dell’autorizzazione – Cessazione dell’attività.
1. Di regola l’autorizzazione di cui all’articolo 3 è rilasciata a tempo indeterminato.
2. Il cambio del gestore o la cessazione temporanea o definitiva dell’esercizio di rifugio vanno comunicati immediatamente alla Ripartizione provinciale Turismo. (6)
(6) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Art. 5
Denuncia del periodo di apertura.
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i gestori di rifugi alpini comunicano alla Ripartizione provinciale Turismo il periodo di apertura del rifugio.
2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione all’esercizio.
3. Ogni successiva variazione del periodo di apertura va comunicata immediatamente. (7)
(7) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 4, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Art. 6
Vigilanza.
1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge è esercitata dall’Assessorato competente, a mezzo di personale della Provincia appositamente incaricato.
2. La Giunta provinciale provvede a dotare il proprio personale di cui al precedente comma dell’attrezzatura necessaria all’espletamento delle sue funzioni.
Art. 7
Sanzioni amministrative.
1. Fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da Euro 748,00 a Euro 1.484,00 chiunque gestisce un rifugio alpino senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3,
[b) da Euro 155,00 a Euro 448,00 chiunque omette di fare la denuncia delle tariffe a termini dell’articolo 5 della presente legge ovvero applica prezzi superiori ai prezzi denunciati] (8),
c) da Euro 155,00 a Euro 305,00 chiunque omette di esporre l’autorizzazione o l’elenco delle tariffe,
d) da Euro 86,00 a Euro 305,00 chiunque trasgredisce un’altra disposizione della presente legge (9).
2. Nel caso di ricidiva può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni; nel caso di ricidiva reiterata può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.
3. L’accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell’art. 6 della presente legge. Le sanzioni sono determinate e irrogate dall’Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche
(8) Lettera abrogata dall’art. 42, comma 1, lett. j), della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
(9) Importi modificati dall’art. 1 del D.P.G.P. 13 febbraio 1997, n. 3. Successivamente gli importi minimi e massimi delle sanzioni di cui al presente comma sono stati così rideterminati dall’art. 1, comma 14, L.P. 19 luglio 2006, n. 34.
Art. 8
Rifugi alpini esistenti.
1. I titolari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su appositi moduli predisposti e distribuiti dall’Assessorato competente, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 della presente legge.
2. Qualora venga accertato che un rifugio alpino esistente non possiede i requisiti di cui al secondo comma dell’art. 1 si procede d’ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino. Ai titolari di tali immobili è consentita la prosecuzione dell’esercizio di rifugio alpino per la durata massima di un anno a decorrere dalla notificazione del relativo provvedimento.
3. Ai rifugi alpini esistenti che non possiedono i requisiti minimi di cui al terzo comma dell’art. 1 è consentita la prosecuzione dell’esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, con l’obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari. Agli esercizi che, trascorso tale periodo, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la qualifica di rifugio alpino.
4. Alla revoca di cui ai commi precedenti provvede l’Assessore competente sentita la consulta per le attività alpinistiche.
Art. 9
Ricorsi.
1. Contro i provvedimenti dell’Assessore competente, previsti dalla presente legge, fatti salvi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento. La decisione della Giunta provinciale è definitiva e deve essere comunicata all’interessato.
CAPO II
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale
Art. 10
Iniziative destinatarie dei contributi.
1. Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell’ambito della provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:
a) la costruzione e l’arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;
b) la ricostruzione, l’ampliamento, la manutenzione e l’arredamento dei rifugi alpini esistenti;
c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;
d) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini, escluse le vie ferrate;
e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l’atterraggio di elicotteri;
f) la costruzione di teleferiche per materiali;
g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.
2. Inoltre, l’Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.
3. Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all’Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l’Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.
4. Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l’acquisto e l’adattamento di immobili destinati a sede centrale dell’Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige.
5. I contributi per gli investimenti effettuati nei rifugi alpini di proprietà della Provincia sono concessi ai gestori degli stessi. I relativi progetti sono preventivamente autorizzati, rispettivamente, dalla Giunta provinciale per gli interventi di manutenzione straordinaria e dall’assessore provinciale competente per gli interventi di manutenzione ordinaria. La parte degli investimenti eseguiti, a carico del gestore, che all’atto della scadenza del relativo rapporto giuridico non sia ancora ammortizzata, viene assunta dal proprietario, che la trasferisce al nuovo gestore. (10)
(10) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 5, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Art. 11
Beneficiari dei contributi.
1. Beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.
2. Per le iniziative di cui alle lett. b), e), f) e g) dell’articolo precedente i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietari o concessionari di rifugi alpini esistenti nel territorio della provincia.
Art. 12
Domanda di contributo.
1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno (11).
2. Esse dovranno essere corredate:
a) della relazione illustrativa per ciascuna iniziativa per la quale si richiede il contributo;
b) del preventivo di spesa delle iniziative da attuarsi;
c) del progetto e della relazione tecnica, ove si tratti di opere di cui alle lett. a), b) ed f) del precedente art. 10.
(11) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.P. 13 novembre 2009, n. 10.
Art. 13
Concessione e liquidazione dei contributi.
1. La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l’80% delle spese, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche (12).
2. Divenuto esecutivo il relativo provvedimento ai beneficiari può essere corrisposto con provvedimento dell’Assessore competente un acconto nella misura massima del 50% dell’importo assegnato. I lavori devono essere ultimati entro il terzo anno dal momento della deliberazione del contributo da parte della Giunta provinciale e la liquidazione del contributo stesso avverrà immediatamente dopo l’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa ammessa.
(12) Si vedano la Delib.G.P. 11 dicembre 2000, n. 4758 e la Delib.G.P. 4 novembre 2002, n. 4020.
Art. 14
Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge saranno utilizzati nell’esercizio finanziario 1982 gli stanziamenti iscritti ai cap. 76125 e 76140 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, l’entità della spesa sarà determinata dalla legge finanziaria annuale.
Art. 15
Norma finale.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessa di trovare applicazione la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.
2. Le disposizioni di cui al capo II della presente legge sostituiscono quelle approvate con legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e con legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.