TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 dicembre 2004 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 dicembre 2004 (decisa il); Giud. Paparella; PxAxMx (Avv. Giaquinto, BrandstÄtter) c. SCUOLA DI SCI YY (Avv. Boscarolli)
Responsabilità civile – Scuola di sci – Danno auto procurato dell’allievo – Responsabilità – Non sussiste
La scuola di sci risponde nei confronti dell’allievo tanto a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quanto a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 2236 c.c., ne consegue che non è responsabile dei danni che l’allievo procura a se stesso se questi non assolve l’onere probatorio che incombe interamente su di lui. (Nella specie, l’unico fatto accertato è che l’istruttore aveva condotto l’allieva su una pista blu, di facile percorrenza)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata