TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 gennaio 2004 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 gennaio 2004 (decisa il); Giud. Joppi; XX (Avv. Spagni, Stacul) c. YY s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Scontro fra sciatori – Incrocio – Colpa del gestore – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non ha l’obbligo di segnalare la presenza di un incrocio evidente, né ha l’obbligo di porre i segnali che indichino allo sciatore di rallentare; ne consegue che a norma dell’art. 2043 c.c. il gestore non risponde per omessa segnalazione dell’incrocio, dei danni che uno sciatore si procura nello scontro con un altro sciatore. (Nella specie, uno sciatore, che ad un incrocio tra due piste si è procurato gravi lesioni nello scontro con altro sciatore, ha convenuto in causa il gestore deducendo l’omessa segnalazione dell’incrocio. Il giudice ha osservato che l’incrocio è ben visibile e non necessita di segnalazioni ed inoltre, dalla posizione degli sciatori dopo l’impatto, ha desunto l’elevata velocità dell’attore stesso, laddove era consigliabile un’andatura prudente a prescindere dalla presenza dei cartelli)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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