TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 marzo 2003, n. 218

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 17 marzo 2003, n. 218; Giud. Pappalardo; PA (Avv. Pennesi, Moschetti, Cavani) c. SEGGIOVIE D s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Infortunio sciistico – Colonnina metallica – Responsabilità del gestore della pista – Non sussiste

 

Il gestore della pista da sci non risponde dei danni patiti dallo sciatore che perde autonomamente l’equilibrio ed impatta contro una colonnina metallica posta fuori dalla pista se, date le condizioni del tratto di pista dove si è verificato l’incidente, il gestore non poteva prevedere un’uscita di pista. (Nella specie, l’attrice mentre sciava su una pista di facile percorrenza, priva di insidie, ha perso l’equilibrio andando a sbattere contro una colonnina metallica posizionata fuori pista vicino ad alberi da alto fusto. Il giudice ha ritenuto che la presenza di una colonnina metallica fuori pista, ancorchè priva di protezione, non costituisca un precedente eziologico del danno se data la presenza di alberi da alto fusto ben visibili, lo sciatore avrebbe comunque dovuto mantenere il controllo degli sci)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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