TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 25 ottobre 2002 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 25 ottobre 2002 (decisa il); Giud. Montagnoli; XX (Avv. Rigo, Pasquali) c. YY s.p.a. (Avv. Brazzini)

 

Contratti in generale – Gestore dell’area da sci – Danno all’utente – Onere probatorio – Non assolto

 

La fase della discesa non rientra nel rapporto contrattuale che si instaura tra il gestore della pista e il suo utente; ne consegue che il gestore non risponde dei danni che l’utente della pista si procura uscendo di pista e sbattendo contro un tronco adibito a abbeveratoio, se lo sciatore danneggiato non prova la colpa del gestore e quindi la violazione di specifiche norme cautelari oltre che il nesso causale tra la condotta attiva o omissiva del gestore e il danno. (Nella specie, il giudice non ha accolto le domande attoree poiché ha ritenuto non integrato l’onere probatorio, nella misura dall’istruttoria è emerso che nel punto in cui lo sciatore è uscito di pista era un tratto rettilineo che non presentava anomalie e nella misura in cui non è imputabile al gestore la presenza di un tronco adibito ad abbeveratoio posto al d© Umberto Izzo – Rirproduzione riservatai fuori della pista)

 

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Testo della sentenza

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