TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 8 febbraio 1996, n. 98
TRIBUNALE DI TRENTO; 8 febbraio 1996, n. 98; Pres. PALESTRA, Rel. FERMANELLI, G. P. (avv. PAIAR) c. X s.p.a. (avv. DE ABBONDI).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Praticabilità della pista – Omessa segnalazione – Infortunio di uno sciatore – Colpa del danneggiato
Nonostante abbia mancato di segnalare un pericolo, il gestore di impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti dallo sciatore, ove quest’ultimo, osservando un comportamento prudente ed accorto, sia stato comunque in condizione di avvistare o prevedere tale pericolo (nella specie, in base a detto principio, benché il tabellone di ingresso alla partenza della funivia riportasse segnalazione luminose verde, si è esclusa la responsabilità del gestore per il danno subito dallo sciatore che aveva intrapreso la discesa nonostante si fosse accorto dello stato di carenza di neve, tenendo conto che lo sciatore aveva percorso a piedi un primo tratto di pista ed in seguito, pur constatando che la pista era in condizioni proibitive, aveva iniziato la discesa con gli sci ai piedi).
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata