TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 2 settembre 1995, n. 854

TRIBUNALE DI TRENTO; 2 settembre 1995, n. 854; Pres. SOLINAS, Rel. FERMANELLI, P. A. (avv. TADDEI, GREMI) c. X. S.p.a. (avv. GIUDICEANDREA).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Sciatore stazionante in prossimità dell’impianto colpito al viso dal piattello – Responsabilità per danni da cose in custodia – Sussiste

 

In caso di lesioni cagionate ad uno sciatore stazionante in prossimità di un impianto skilift dall’anomalo ritorno di un piattello, il gestore dell’impianto risponde del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo il danno espressione di un dinamismo connaturato alla cosa di cui il gestore è custode (nella specie, una sciatrice subiva una lesione per essere stata colpita all’occhio dal piattello dello skilift; non avendo dimostrato la riconducibilità dell’evento dannoso al cado fortuito, ovvero al fatto di un terzo o del danneggiato, il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni conseguiti all’incidente).

 

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 Testo della sentenza

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