TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 26 aprile 1993, n. 409
TRIBUNALE DI TRENTO; 26 aprile 1993, n. 409; Pres. Est. PAOLUCCI; BG (Avv.ti NARDELLI, RAMANZINI) c. ME (Avv.ti ORSINGHER, GALLOTTA) e MS, CM (Avv.ti ORSINGHER, GALLOTTA)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio
Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Responsabilità dei genitori per l’illecito del figlio sciatore – Prova liberatoria – Contenuti – Fattispecie
Poiché alle azioni risarcitorie conseguenti ad uno scontro fra sciatori si applica lo schema dell’art. 2043, non è responsabile il convenuto se l’attore danneggiato non assolve l’onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito (1)
Non è responsabile il genitore del minore sciatore che cagiona danni ad un altro sciatore se dimostra di aver correttamente avviato il proprio figlio alla pratica dello sport sciistico e di averlo vigilato, intendendo il concetto di vigilanza in modo relativo, tenuto conto dell’età del minore e del grado di educazione impartita (nella specie, le testimonianze contrastanti non chiariscono la dinamica dell’incidente: mentre l’attore afferma di essere stato investito da tergo in prossimità di un impianto di risalita da un minore il quale, procedendo a velocità sostenuta, ha effettuato un salto da un trampolino naturale, cagionando un grave trauma cranico all’attore, secondo la versione del convenuto è stato l’attore ad investire il minore, provenendo dalla sua sinistra, immettendosi da un “quasi fuoripista” e senza prestare attenzione alla pista che stava per impegnare. Il giudice ha ritenuto maggiormente credibili le testimonianze a favore del convenuto ed ha ritenuto insussistente la responsabilità del genitore ex art. 2048 c.c., in virtù del ragionamento secondo cui nel caso di specie non è necessaria l’ininterrotta presenza fisica del genitore) (2)
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