TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 marzo 1993, n. 190
TRIBUNALE DI TRENTO; 3 marzo 1993, n. 190; Pres. PAOLUCCI, Rel. COLLINO, L. E. (avv. STENICO) c. Funivie F. V. S.p.a. (avv. A BECCARA).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Sci fuoripista – Presenza di un cavo teso della seggiovia – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni da cose in custodia – Insussistenza
Il gestore di un impianto sciistico risponde a titolo di custode della manutenzione delle piste ex art. 2051 c.c., ma tale responsabilità non può estendersi alle zone non battute e non costituenti pista omologata secondo la normativa in materia (nella specie, sciando fuoripista uno sciatore si infortunava impattando contro un cavo teso posto sotto un sostegno al portale di una seggiovia. In base al principio enunciato, il gestore non è stato ritenuto responsabile dei danni conseguenti all’incidente).
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata