TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 marzo 2000, n. 106
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 marzo 2000, n. 106; Giud. Delerba; BML (Avv. Zacco, Maida A., Maida R.) c. FUNIVIE M. s.p.a (Avv. Brazzini)
Responsabilità civile – Seggiovia – Contratto di trasporto nella fase di reimbarco – Responsabilità del gestore – Sussiste
Nel caso in cui un utente della seggiovia nella fase di preimbarco viene colpito dal cancelletto cadenziatore riportando lesioni, risponde dei danni a norma dell’art. 1681 c.c. il gestore dell’impianto. (Nella specie, l’attrice ha calcolato male i tempi con cui il cancelletto si apre e si chiude ed è stata colpita alla gamba dal cancelletto mentre si richiudeva. Il giudice, applicando la disciplina del contratto di trasporto, ha affermato che il gestore si è assunto il rischio di un incidente come quello dedotto in causa in ragione del fatto che incidenti simili avvengono talvolta seppur con una frequenza percentuale molto bassa)
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