TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 giugno 1999, n. 444

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 giugno 1999, n. 444; Pres. Delerba, Est. Roilo; PF (Avv. Contini, Cavani) c. FUNIVIA s.p.a. (Avv. Valenti)

 

Responsabilità civile – Incidente sulla pista da sci – Cumulo di neve fresca – Responsabilità del gestore della pista – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci risponde dei danni subiti dallo sciatore a causa di un cumulo di neve fresca se il cumulo cosituisce un’insidia per lo sciatore. (Nella specie, durante la notte precedene l’incidente aveva nevicato e sulla pista si erano formati, ad opera degli spazzaneve che lavoravano sulla strada attigua alla pista stessa, alcuni cumuli di neve. Il giudice ha ritenuto che il cumulo su cui è avvenuto l’incidente per cui è causa costituisse un vero e proprio pericolo occulto, poiché oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile in quanto era posizionato in un luogo ombreggiato e non era segnalato ed, inoltre, si confondeva con il colore bianco della stradina attigua)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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