TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 18 gennaio 1993, n. 12

TRIBUNALE DI TRENTO; 18 gennaio 1993, n. 12; pres. paolucci, rel. solinas, d. m. a. (avv. giovannini) c. x. s.p.a. (avv. a beccara).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un dislivello – Infortunio di uno sciatore – Sci fuoripista – Omessa segnalazione del pericolo – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Il gestore di impianti sciistici è responsabile della manutenzione delle piste, la sua responsabilità non può estendersi alle zone non battute (nella specie, è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del gestore, da parte di una sciatrice danneggiatasi dopo essere caduta incorrendo in un dislivello di oltre un metro, mentre stava percorrendo un tratto di pista non battuta, normalmente usato dagli sciatori meno esperti per evitare di affrontare un tratto di pista battuta di notevole difficoltà; la corte tiene conto del fatto che la pista percorsa dalla sciatrice prima di imboccare il tratto non battuto era segnata come nera, con la conseguenza che la sciatrice avrebbe dovuto usare la massima perizia e prudenza nell’avventurarsi fuori dal tratto di pista battuto).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon