TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 24 dicembre 1987, n. 969
TRIBUNALE DI TRENTO; 24 dicembre 1987, n. 969; Pres. CREA, Est. COLLINO; BM (avv.to POMPEATI) c. LG (Avv.to NICCOLINI).
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore procedente da monte – Regola 3 FIS – Colpa – Sussiste
In ossequio alla regola 3 delle norme FIS, in caso di scontro tra sciatori, lo sciatore proveniente da monte risponde dei danni che cagiona ad uno sciatore che procede più a valle (facendo applicazione del su enunciato principio, il giudice ha ritenuto la esclusiva responsabilità dello sciatore convenuto, il quale, pur affermando di possedere una particolare abilità ed esperienza sciatoria, non è riuscito a dimostrare che l’investimento era stato determinato dal fatto di un terzo sciatore, rimasto non identificato, che gli aveva tagliato la strada).
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