TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 dicembre 1998, n. 997

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 22 dicembre 1998, n. 997; Pres. Delerba, Est. Monaco; MS (Avv. Salvà) c. SOCIETÀ FUNIVIE V. s.p.a. e SCUOLA DI SCI OR (Avv. D’Apolito, Reider)

 

Responsabilità civile – Infortunio sciistico – Rete di delimitazione ben visibile – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non sussiste – Responsabilità extracontrattuale della scuola di sci – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci e la scuola da sci che di comune accordo posizionano una rete arancione per delimitare il tratto di pista per l’utenza ordinaria dal tratto di pista per le gare sociali non rispondono dei danni patiti dallo sciatore che impatta contro la rete se essa è ben visibile tale da non integrare un pericolo imprevedibile. (Nella specie, l’attore sciava su un tratto di pista facile con ampia visibilità e dopo aver perso autonomamente il controllo degli sci è caduto ed è scivolato fino ad impattare contro un paletto di legno che reggeva una rete di delimitazione di colore arancione. Il tribunale ha respinto le domande di risarcimento avanzate dall’attore nei confronti del gestore della pista e della scuola di sci che aveva posizionato tale rete, in considerazione del fatto che la rete per le caratteristiche sue proprie e della pista non costituiva un pericolo occulto per gli sciatori che ben potevano avvistarla ed evitare incidenti)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon