TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 marzo 1998, n. 141

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 marzo 1998, n. 141; Pres. Scheidle, Est. Vesco; KE (Avv. Aprile) c. SOCIETÀ S s.p.a. (Avv. Fedele)

 

Responsabilità civile – Sciovia – Tornello conta persone – Cosa in custodia – Responsabilità del gestore dell’impianto – Sussiste

 

Il gestore di una sciovia risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni cagionati all’utente dalla barra priva di protezioni del dispositivo conta persone posto all’imbarco dell’impianto di risalita salvo che porvi il caso fortuito. (Nella specie, l’attrice danneggiata, all’imbarco di una sciovia nell’atto di far girare barra del dispositivo conta persone con lo stinco, si è ferita a causa del profilo tagliente della barra priva di protezioni. Il giudice ha applicato la fattispecie della responsabilità per danni da cosa in custodia)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della senenza

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