TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 giugno 1997, n. 463;

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 giugno 1997, n. 463; Pres. Delerba, Est. Roilo; GZ (Avv. Perale, RÖssler) c. BC (Avv. Loiaconi, Pusateri)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro fra sciatori – Responsabilità extracontrattuale – Onere della prova – Non assolto

 

Poichè nel caso di scontro fra sciatori, trova applicazione l’art. 2043 c.c., incombe sull’attore l’onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della sua pretesa risarcitoria, in mancanza dei quali la domanda giudiziale deve essere respinta. (Nella specie, le versioni delle parti sono completamente differenti: ognuna delle due parti asserisce di essere stata investita dall’altra. L’unica prova a favore dell’attore era la prova testimoniale della figlia che è stata ritenuta inattendibile dal giudice e così anche per le altre testimonianza escusse in istruttoria. Pertanto, nell’incertezza assoluta sui fatti concreti che compongono la fattispecie, il giudice ha respinto la domanda giudiziale a norma dell’art. 2043 c. c.)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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