TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 aprile 1997, n. 244
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 1 aprile 1997, n. 244; Pres. Bruccoleri, Est. Martin; VO (Avv. Carpelloni, Egger) c. RH (Avv. Marseiler)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro tra sciatori – Sosta – Responsabilità dello sciatore in movimento – Sussiste
Lo sciatore che investe un altro soggetto fermo al centro della pista in posizione visibile risponde a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni a quest’ultimo cagionati se, date le circostanze del luogo, poteva evitare l’impatto. (Nella specie, il convenuto danneggiante ha perso ha investito l’attore danneggiato dopo aver perso l’equilibrio per causa autonoma pochi metri più a monte. Il giudice ha ritenuto non sussistenti i profili di responsabilità in capo all’attore, poiché egli era fermo in un posto visibile che consentiva a chi proveniva da monte di evitarlo tanto passando a destra, quanto a sinistra)
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