TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 febbraio 1997, n. 118
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 12 febbraio 1997, n. 118; Pres. Delerba, Est. Platzer; HP (Avv. RÖssler) c. D’AA. (Avv. Zozin)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro tra sciatori a valle di un dosso – Responsabilità dello sciatore proveniente da monte – Sussiste
Lo sciatore inesperto che investe altro sciatore procedente a valle di un dosso risponde dei danni se non calibra l’andatura in relazione alle sue capacità e in considerazione della presenza di un dosso. (Nella specie, il convenuto di modeste capacità sciava a velocità sostenuta investendo l’attrice a che procedeva a valle di un dosso. Il giudice ha accolto la domanda giudiziale poiché lo sciatore, tanto più se inesperto, deve moderare la velocità in presenza di un dosso)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata