TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 ottobre 1996, n. 984
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 ottobre 1996, n. 984; Pres. Est. Delerba; CG (Avv. Boscarolli) c. TL, TC, BC e altri (Avv. Scapaticci, Contarino, Loner, Bertacchi, von Guggenberg)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro tra sciatori – Responsabilità dello sciatore procedente da monte – Sussiste – Concorso dell’attore danneggiato – Sussiste
Nel caso di incidente tra due sciatori sussiste la prevalente responsabilità dell’attore principiante per aver percorso una pista di difficile percorrenza non adeguata alle sue capacità in concorso con la responsabilità del convenuto che procede da monte. (Nella specie, l’attore chiede il risarcimento del danno per essere stato investito dal convenuto. Il giudice accoglie parzialmente la domanda nella misura in cui il convenuto provenendo da monte aveva l’obbligo e poteva evitare l’impatto; ma alloca l’80% di responsabilità in capo all’attore principiante per aver questi deciso di intraprendere una discesa su una pista rossa, non adeguata alle sue capacità)
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