CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 22 agosto 1991, n. 325

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 22 agosto 1991, n. 325; Pres. DE CAPRARIIS, Est. LUCHINI; KS s.p.a. (Avv.ti TOMASI, GIOVANNINI) c. UB (Avv.ti EGGER, DE FINIS). Riforma Trib. Bolzano, 9 giugno 1989.

 

Responsabilità civile – Sci – Responsabilità del gestore di impianti di risalita – Cabinovia – Caduta dell’utente in uscita dall’impianto – Responsabilità contrattuale del vettore – Incidente occorso in occasione del trasporto – Colpa esclusiva del trasportato – Fattispecie

 

Quando un incidente si verifica in occasione e non durante il trasporto, il vettore non risponde dei danni occorsi al trasportato se prova di aver agito secondo la normale diligenza e se dimostra che il trasportato non ha agito in base ad un minimo di prudenza; di conseguenza, il gestore di una cabinovia non risponde per l’incidente occorso allo sciatore trasportato, che, uscendo dall’impianto indossando gli scarponi, scivoli sulla neve presente all’uscita dell’impianto a causa della propria disattenzione.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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