CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 29 febbraio 1992, n. 63
CORTE DI APPELLO DI TRENTO; 29 febbraio 1992, n. 63; Pres. AGNOLI, Est. DIEZ; MS (Avv. LUTZ) c. DO e IDP (Avv. BOSCAROLI). Riforma Trib. Bolzano, 20 dicembre 1989.
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da tergo o da lato – Colpa – Sussiste – Fattispecie
Responsabilità civile – Sci – Sciatore minore di età – Investimento di altro sciatore – Responsabilità dei genitori – Contenuto della prova liberatoria
Posto che in caso di scontro tra sciatori si applica l’art. 2043 c.c., senza che possono trovare applicazione le presunzioni degli articoli 2050 e 2054 c.c., incombe sull’attore danneggiato l’onere di provare la colpa dell’investitore, e tale colpa può essere provata in via presuntiva, ove dalle risultanza istruttorie di giudizio risulti che l’investitore sia entrato in collisione con l’attore provenendo da tergo o da lato, poiché le norme di comportamento FISI prescrivono a proviene da monte o da lato di tenere una condotta atta a non interferire con lo sciatore che viene sorpassato. (1)
In caso di scontro fra sciatori, ove risulti acclarata la responsabilità dello sciatore minore di età, i genitori di quest’ultimo rispondono del danno ex art. 2048 c.c., salvo che non dimostrino di aver impartito al proprio figlio un addestramento sportivo tale da trasmettere al minore un grado di abilità nella tecnica sciistica che appaia congruo rispetto al tipo di pista nel quale si è verificato lo scontro. (2)
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