TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 febbraio 1994, n. 97
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 febbraio 1994, n. 97; Pres. Est. Delerba; EC (Avv. Dell’Aiuto Agostini) c. MV (Avv. Fedele)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Skilift – Responsabilità del gestore – Sussiste – Prevalente responsabilità dello sciatore danneggiato – Susssiste
Nel caso in cui uno sciatore che utilizza uno skilift effettua in modo scorretto l’operazione di sgancio dal piattello, sussiste la prevalente responsabilità in capo allo sciatore in concorso con la responsabilità del gestore se l’addetto all’impianto non interviene tempestivamente limitando i danni. (Nella specie, una sciatrice esperta, al momento di sganciarsi dal piattello dello skilift è rimasta impigliata ed è stata trascinata dall’impianto. L’addetto all’impianto è intervenuto con eccessivo ritardo)
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