CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 22 luglio 1995, n. 249

CORTE DI APPELLO DI TRENTO; 22 luglio 1995, n. 249;Pres. GIOJA, Est. LUCHINI; GG (Avv.to TADDEI) c. AT (Avv.ti VISONÀ, STENICO). Conferma Trib. Rovereto, 23 ottobre 1992

                                                                                              

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore posizionato a monte – Velocità inadeguata – Colpa – Sussiste – Concorso di colpa – Non sussiste

 

Lo sciatore che durante una discesa non tiene un comportamento adeguato alle proprie capacità, violando le norme di comune prudenza così come codificate dal decalogo FIS, è unico responsabile dei danni che cagiona ad altro sciatore che procede più a valle disegnando curve ampie e prevedibili.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

 

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