CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 18 giugno 2002 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 18 giugno 2002 (decisa il); Pres. LUCHINI, Est. PAOLUCCI; XXX (Avv.to CRISTOFOLINI) c. YYY ( Avv.to BIANCHINI) e Sportass (Avv. BERNARDINI)i.Conferma Trib. Trento, 26 settembre 2000, n. 1032/2000
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori convergenti sulla medesima quota – Assunzione del rischio – Concorso di colpa – Sussiste
Chi si appresta ad effettuare una discesa, deve assumersi i rischi che questa comporta, ivi compreso quello delle possibili interferenze di traiettorie da parte di altri sciatori che procedano sulla medesima quota. Ne consegue che non è sufficiente per esimersi dalla responsabilità, dimostrare di aver effettuato curve regolari, ma è necessario calcolare anche le modalità con cui la propria condotta possa interferire con quella di altri sciatori che occupino la pista. (Per la fattispecie si veda Trib. Trento, 26 settembre 2000, n. 1032/2000. In appello l’attore chiede che venga riconosciuta l’esclusiva responsabilità del convenuto, sulla scorta del ragionamento secondo cui questi avrebbe intrapreso una pista di difficoltà non commisurata alle proprie capacità, mentre egli, intento a prepararsi per l’esame di maestro di sci, avrebbe effettuato evoluzioni regolari e prevedibili ed una manovra atta ad evitare lo scontro)
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