CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 2 maggio 2000

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 2 maggio 2000; Pres. CICIRELLI, Est. LUCHINI, X. s.p.a. (avv. MAZZULLA, COSCARELLA, FARINELLI) c. Sciovie Z. e ITAS Assicurazioni (avv. VISONÀ). Riforma Trib. Rovereto, 21 gennaio 1999.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dall’impianto – Omesso arresto dell’impianto in caso di pericolo – Infortunio di uno snowboarder – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio, laddove il momento finale del trasporto è quello in cui l’utente si è staccato materialmente dal mezzo di trasporto e sono venuti meno gli effetti residui del moto impressogli dall’impianto, rientra tra gli obblighi del gestore e dei suoi dipendenti quello di arrestare l’impianti in caso di pericolo per un trasportato, indipendentemente dal fatto che fonte del pericolo possa essere stata la stessa condotta colposa del danneggiato (nella specie, in base al suesposto principio, si è riformata la decisione del giudice di primo grado che aveva erroneamente escluso la responsabilità del gestore degli impianti di risalita per l’infortunio subito da uno snowboarder in fase di discesa da una seggiovia riconducendo l’intero accaduto alla condotta colposa del danneggiato stesso senza considerare che l’addetto all’impianto non aveva prontamente provveduto ad arrestare l’impianto nonostante si fosse avveduto del pericolo.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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