PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; sentenza 14 febbraio 1997, n. 24;

PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; 14 febbraio 1997, n. 24; Giud. SERAO; imp. X (avv.ti TRAVERSA, GUERRA)

 

Responsabilità penale – Sci – Esercizio abusivo di una professione – Definizione di tecniche sciistiche- Tavola da surf da neve – Inclusione – Mancata possesso dell’abilitazione per maestro di sci – Condanna

 

Tra le “tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazione, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo” ex art. 2 della L. n. 81/1991 e ex art. 24 della L.P. n. 20/1993 rientra senza dubbio lo snowboard, che è praticato su un pendio innevato per mezzo di una tavola idonea a scivolare sulla superficie nevosa e che, al pari degli sci, acquista velocità per effetto della forza di gravità, mentre la discesa è governata attraverso curve frenanti, ottenute con lo spostamento del peso corporeo. Ulteriore elemento comune è dato dall’uso di scarponi ed attacchi rigidi o fissi. Risponde del reato di esercizio abusivo di una professione chi, pur in possesso di un attestato di tipo privato che certifica il conseguimento della qualifica di “maestro da sci”, non abbia l’abilitazione prevista dalla legge.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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