PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DI CLES; sentenza 6 dicembre 1995, n. 127
PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DI CLES; 6 dicembre 1995, n. 127; Giud. NICCOLINI; Imp. X (per le pp.cc. avv. DEMARTINI, GIUDICEANDREA)
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Mancata segnalazione di un dislivello – Caduta di una sciatrice – Colpa del responsabile della manutenzione – Sussistenza – Condanna
Risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. il responsabile della manutenzione della pista che ometta di far isolare idoneamente o di segnalare adeguatamente un improvviso avvallamento situato nella biforcazione della pista, causando, con tale colposo comportamento, la caduta di una sciatrice che, anche a causa della scarsa visibilità, non si avvedeva delle insidie, cagionandosi lesioni gravi. Pur non potendosi pretendere che ogni pista da sci debba essere munita di reti di protezione che demarchino la zona transitabile con il c.d. “fuoripista”, la comune prudenza e diligenza impone che situazioni di evidente pericolo siano rese visibili e prevenibili a cura del soggetto che realizza il circuito per l’esercizio della pratica sciistica.
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