PRETURA DI CAVALESE; sentenza 8 aprile 1991, n. 22
PRETURA DI CAVALESE; 8 aprile 1991, n. 22; Giud. DI FAZIO; imp.ti X, Y
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Cooperazione nel delitto colposo – Responsabilità dei legali rappresentanti di associazioni sportive – Omissione di controllo della rete di delimitazione della zona d’arrivo – Insussistenza – Assoluzione
Nell’ambito di gare sciistiche, la gestione ed il controllo del tracciato di gara e della zona d’arrivo non rientrano tra i compiti dei legali rappresentanti delle associazioni sportive che organizzano tali competizioni. Ne consegue che questi non rispondono, per omessa vigilanza e controllo, delle lesioni personali, che un concorrente si sia procurato andando a sbattere contro la rete, poi finita a terra, non essendo le questioni di natura tecnica di loro competenza. Né al comitato organizzatore può muoversi alcun addebito di generica negligenza, non gravando sullo stesso alcun incombente di tipo tecnico e non avendo questo la possibilità in concreto di intervenire sugli organi tecnici.
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