GIUDICE DI PACE DI CAVALESE; sentenza 23 marzo 2004, n. 42

GIUDICE DI PACE DI CAVALESE; 23 marzo 2004, n. 42; Giud. GARZOTTI; Imp. X

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Condanna

 

Costituisce una regola di prudenza che lo sciatore che si trovi a monte, nello spostarsi sulle piste, data la sua posizione dominante con possibilità di vedere la zona sottostante, regoli adeguatamente la propria andatura e direzione in modo da evitare interferenze del proprio movimento con la traiettoria dello sciatore che si trovi a valle. Pertanto, risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. lo sciatore che non abbia saputo controllare la propria sciata ed abbia investito un altro sciatore, procurandogli delle lesioni. (Nella specie, la vittima, un principiante, scendeva a velocità moderata cercando di mettere in pratica gli insegnamenti dell’istruttore, quando sentiva un urlo e immediatamente dopo veniva investita da uno sciatore proveniente da monte).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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