CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 30 ottobre 1998, n. 575
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 30 ottobre 1998, n. 575; Pres. AROMOLO, Rel. PEDERIALI; Imp. X (avv. PALERMO, per la p.c. avv. VEZZOSI). Riforma Pret. Trento, sez. distaccata di Cavalese, 17 marzo 1997
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Presenza di un dosso sulla pista – Caso fortuito – Esclusione– Condanna
Il caso fortuito ricorre quando un avvenimento imprevisto ed imprevedibile si inserisce d’improvviso nell’azione dell’agente soverchiando ogni possibilità di resistenza e contrasto, tale da rendere inevitabile il verificarsi dell’evento. La confluenza di sciatori in un incrocio di piste non può mai costituire un evento imprevisto e talmente repentino da impedire ogni manovra d’emergenza per evitare la collisione fisica tra sciatori. Dossi conformati in modo tale da nascondere del tutto la presenza di sciatori lungo le piste innevate appaiono difficilmente ipotizzabili, trattandosi di piste battute, percorribili a pagamento, e non di impervi e sconosciuti tratti di libero sci alpinismo. In ogni caso, costituisce una norma di elementare prudenza che compete allo sciatore “a monte” regolare la propria discesa in relazione alle proprie capacità tecniche, oltre che alle condizioni generali della pista, così da essere in condizione di arrestarsi tempestivamente a fronte dell’insorgenza di turbative (per esempio, presenza di bambini o di persone infortunate), che non possono essere ritenute eccezionali o imprevedibili, e dunque di per sé tali da escludere ogni relazione causale fra condotta ed evento. Pertanto, risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. lo sciatore che, a causa della sua eccessiva velocità, investa un altro sciatore, procurandogli delle lesioni.
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