Corte di Appello di Trento; sentenza 9 novembre 1994, n. 556
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 9 novembre 1994, n. 556; Pres. ORLANDI, Rel. ZANON; Imp. X (avv. LONER). Conferma Pret. Brunico, 6 ottobre 1992
Responsabilità penale – Sci – Omicidio colposo – Scontro tra sciatori provenienti da due piste diverse – Eccessiva velocità del secondo – Decesso del secondo – Responsabilità del primo – Condanna
Nel caso di contro tra sciatori provenienti da direzioni diverse, confluenti in un’unica pista a “T”, qualora venga accertato che al decesso di uno di loro abbia contribuito per il 50% la stessa vittima, a causa della sua eccessiva velocità, deve ritenersi responsabile, per la rimanente percentuale, l’altro sciatore che, pur procedendo a velocità forse minore, non abbia moderato la velocità in ragione della scarsa visibilità per la presenza di un gruppo di persone. (Nella specie, l’imputato, giunto al punto d’intersezione della pista, non rallentava né si accorgeva di un altro sciatore, che, parimenti, si immetteva senza adottare le dovute cautele. Trovandosi entrambi allo stesso momento nel medesimo punto, e non uno in posizione più avanzata rispetto all’altro, lo scontro avveniva frontalmente).
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