Corte d’Appello di Milano; sentenza 4 settembre 2012
Corte d’Appello di Milano; 4 settembre 2012; Pres. De Ruggiero, Rel. Chiulli; M.E. e F.G., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore G.E. contro Scuola di Sci e snowboard di Chiesa in Valmalenco e A.F.
Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Attività di insegnamento – Infortunio di un allievo a seguito di caduta autonoma – Responsabilità contrattuale della scuola – Nesso causale tra la caduta e la condotta colposa del maestro – Onere della prova a carico dell’attore – Non assolto.
In caso di danno riportato da un’allieva a seguito di una caduta autonoma durante una lezione di sci si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. Per converso, tenuto conto che il solo fatto della caduta costituisce evento altamente probabile e pertanto un rischio accettato da entrambe le parti (la scuola di sci e i genitori), grava sugli attori l’onere di fornire la prova del rapporto di causalità tra la predetta caduta e la scuola di sci (per il tramite del proprio maestro), nel senso di una sua riconducibilità al fatto del debitore. (Nel caso di specie, un allieva minorenne stava eseguendo una discesa durante una lezione di sci allorquando, persa autonomamente la traiettoria, cadeva riportando delle lesioni. I genitori della minore convenivano in giudizio la scuola di sci, asserendo che la caduta doveva essere ricondotta alla carenza di vigilanza operata dal maestro. La Corte, rilevata l’applicabilità del regime probatorio ex art. 1218, accerta che il luogo in cui si era verificato il sinistro non era connaturato da particolare difficoltà, trattandosi di pista blu, nonché il fatto che “costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute”. Alla luce di quanto premesso, pur in presenza di regime probatorio ex art. 1218, incombe sull’attore–creditore l’onere di dimostrare il rapporto di causalità tra la caduta dell’allieva e la scuola di sci, che opera mediante l’opera del proprio maestro. La caduta, costituendo evento altamente probabile durante la pratica sciistica, soprattutto in sede addestrativa, non può essere ricondotta sic et simpliciter al fatto del maestro, ma necessita di essere dimostrata. Rilevata la carenza della prova del nesso di causalità, la Corte rigetta l’appello confermando la statuizione di primo grado).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il Collegio composto da:
Luigi de Ruggiero – Presidente
Amedeo Santosuosso – Consigliere
Maria Caterina Chiulli – Consigliere relatore
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.3162/09 r.g.
Promossa da:
M.E. e F.G., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore G.E., rappresentati e difesi dall’avvocato Ettore Trezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio I.S.T. sito in Milano, viale Vittorio Veneto 22;
Appellanti
Contro
Scuola di Sci e Snowboard di Chiesa in Valmalenco e A.F., rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Caramatta del Foro di Sondrio e gli avvocati Marco Rodolfi e Filippo Martini, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta 42 sono elettivamente domiciliati;
Appellati
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I signori M.E. e F.G., quali genitori esercenti la potestà sulla piccola G.E., convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio la Scuola di Sci e Snowboard di Chiesa in Valmalenco ed il maestro di sci A.F. per ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni quantificati in Euro 14.191,73.
In data 4 gennaio 2007 la piccola G., all’epoca di otto anni, iscritta da un solo giorno la scuola di sci, mentre frequentava la seconda ora di lezione con il maestro F. ed altri due bambini, F. e M.M., cadeva e si procurava una frattura con distacco eminenza intercondiloidea della tibia del ginocchio sinistro.
Il maestro di sci risaliva a scaletta la discesa e si caricava la bambina a valle, dove veniva immobilizzata dal Soccorso Alpino.
Il giudice di prime cure provvedeva all’interpello del maestro di sci, rigettava la richiesta di escussione del teste W.M., padre degli altri due bambini, ed all’esito della compiuta istruttoria rigettava la domanda, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 9653,72, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori E..
Gli appellati chiedevano la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata assegnata in decisione alla udienza del 16/5/2012 con contestuale assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente gli appellanti hanno sostenuto l’inammissibilità della eccezione svolta dagli appellati circa la richiesta di spese mediche e per vacanza rovinata perchè proposta iure proprio e non nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore G., in quanto sollevata per la prima volta in grado di appello ed infondata nel merito atteso che le domande di rimborso delle spese mediche sostenute per la cura della bambina erano debitamente attestate dalle fatture e ricevute prodotte in atti.
Nel merito gli appellanti ritengono che il rapporto intercorrente tra le parti possa inquadrarsi nella responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del codice civile ovvero in una responsabilità di tipo extra contrattuale discendente dall’applicazione dell’articolo 2048.
Rilevano sul punto che le pronunce della giurisprudenza sarebbero state costanti nel ritenere che sia applicabile un’inversione dell’onere della prova, tale per cui sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico: tanto risulterebbe sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetterebbe all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con la diligenza idonea ad impedire il fatto ( Cass. 24997/08).
Pertanto la responsabilità per colpa presunta sarebbe superabile soltanto in presenza della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo.
In una pronuncia del Supremo Collegio, pertinente alla fattispecie in esame, si legge che “in caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Pertanto trovando applicazione del regime probatorio desumibile dall’articolo 1218, il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile ( Cass. 2559/2011).
Chiarisce la Corte quindi che punto centrale è stabilire se la scuola abbia adempiuto alle obbligazioni volte a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dell’allievo.
Il problema risulta quindi costituito dalla distribuzione degli oneri probatori: se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza dell’allievo, sicché l’incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro di sci della cui azione risponde; o se debba l’allievo, e quindi chi ne ha la potestà genitoriale, provare l’inadempimento della scuola.
La Suprema Corte ha ritenuto applicabile il regime probatorio desumibile dall’articolo 1218 codice civile.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in tema prima citata del 2011, ha ritenuto che la corte territoriale avesse errato nell’aver ritenuto che dell’inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione.
La parte attrice quindi è sufficiente che provi che le lesioni siano conseguite ad una caduta, senza necessità che siano prospettate in relazione ad eventi specifici, che d’altra parte i genitori non versano nella possibilità di conoscere.
Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile, anche a mezzo di presunzioni.
Nel caso in cui la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non dal creditore della prestazione.
La Corte tuttavia ha precisato che sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo, in quanto una caduta è altamente probabile, sicché può essere considerata come un rischio accettato da entrambe le parti.
Infatti è ovvio che, per quanta cautela possa essere stata profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.
Nel caso che occupa, se è stato provato e non è contestato, che le lesioni subite dalla piccola G. siano state conseguenti ad una caduta verificatasi durante la lezione di sci, si deve tuttavia ritenere non compiutamente riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra la predetta caduta e la condotta degli appellati, nel senso di una sua riconducibilità al fatto del debitore, riconducibilità di cui in ogni caso l’attore deve fornire attestazione.
Spetta difatti a quest’ultimo la prova del rapporto di causalità, in base al quale la condotta umana, attiva od omissiva, si pone come condizione necessaria della catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l’evento, da cui dipende il fatto lesivo, non si sarebbe verificato. Attraverso il ricorso ad un giudizio controfattuale, quindi, eliminata la condotta umana dai fatti accaduti, l’evento ” hic et nunc”, sulla base di leggi statistiche o delle regole di esperienza, non si sarebbe verificato.
Tale riscontro probatorio non è stato fornito dalla parte attrice.
Per contro la parte appellata ha, almeno in via presuntiva, attestato di aver tenuto una condotta diligente e prudente.
La pista di sci non è risultata essere in cattive condizioni nè, come apoditticamente affermato dagli appellanti, ghiacciata; il percorso scelto era il ” Blu Motta”, quindi facile ed adatto a dei bambini alla prima esperienza;
il maestro correttamente precedeva gli allievi per poter loro insegnare il movimento.
Dagli elementi acquisiti al processo, pertanto, si deve ritenere provato che da parte degli appellati ci sia stato un corretto adempimento della prestazione da loro assunta, dovendosi ricavare dai rilievi probatori sopra indicati che il maestro di sci ha adottato le cautele e le usuali misure di protezione, applicate secondo la comune esperienza durante una lezione di sci, al fine di evitare che l’allievo si procurasse da solo un danno alia persona.
La caduta non può quindi che ascriversi alla naturale imperizia di una bambina di 8 anni, alla sua prima lezione di sci.
Ne consegue che quindi l’appello non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La condanna alle spese segue la soccombenza in applicazione del disposto dell’art. 91 c.p.c., in riferimento al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
Rigetta l’appello e conferma la sentenza numero 349/09 del Tribunale di Sondrio.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellata, che si liquidano per il presente grado di giudizio in Euro 1500 per diritti, Euro 3000 per onorari, oltre spese, spese generali, Iva e Cpa .
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 10 luglio 2012.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2012