Tribunale L’Aquila; sentenza 16 maggio 2011, n. 313

Tribunale L’Aquila; 16 maggio 2011, n. 313; Giud. Ciofani, P.L. (avv. Di Rocco) c. Cooperativa il Falco a R.L. (avv. Cora).

 

Responsabilità civile – Bob – Attività di noleggio – Responsabilità per esercizio di attività pericolose – Non sussiste.

 

Responsabilità civile – Bob – Attività di noleggio – Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco con cui si vieta l’uso del bob – Obbligo del noleggiatore di non locare il bob e d’informare l’utenza – Non sussiste

 

L’attività di noleggio di sci non può considerarsi attività pericolosa ex art. 2050 c.c., in quanto difetta il nesso eziologico tra la condotta del noleggiatore e l’evento dannoso della caduta, con conseguenti lesioni, dell’utente, qualora risulti attribuibile all’autonoma scelta di quest’ultimo, consistente in una condotta, non solo vietata, ma anche contraria alle normali regole di prudenza e cautela.

 

Ove un’amministrazione comunale abbia vietato l’uso e il noleggio di bob, slitte, motoslitte, oggetti di plastica ed altri attrezzi mediante un’ordinanza contingibile ed urgente, adeguatamente pubblicizzata e resa visibile negli impianti di risalita, non sussiste in capo al noleggiatore un obbligo di informazione di tale divieto nei confronti dell’utente; pertanto il noleggiatore non risponde dei danni riportati da quest’ultimo in violazione del provvedimento sindacale.

 

(Nel caso di specie un utente aveva noleggiato un bob da una società di noleggio di attrezzature sportive invernali: durante la discesa, costui perdeva il controllo del mezzo provocandosi lesioni. Lamentava, in giudizio, il fatto che il noleggiatore non lo avesse adeguatamente reso edotto che tale pratica era stata oggetto di divieto a seguito di ordinanza sindacale, configurando, pertanto, una posizione di garanzia in forza di cui il noleggiatore medesimo avrebbe dovuto, in primis, non locare il bob e, in secondo luogo, informare adeguatamente l’utenza. L’utente inoltre sosteneva che l’attività di noleggio potesse integrare un’ipotesi di esercizo di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., chiedendo che i danni patiti fossero risarciti in base alla predetta norma. Il Giudice, a seguito delle risultanze istruttore, rigetta la domanda statuendo che, in primo luogo, non sussiste alcuna posizione di garanzia nei confronti del noleggiatore, alla luce dell’adeguata pubblicità data all’ordinanza in questione. Riguardo la responsabilità ex art. 2050 c.c., invece, non rileva il nesso eziologico tra la condotta del noleggiatore e l’evento dannoso dedotto in giudizio. In conclusione, la responsabilità del sinistro viene imputata integralmente all’attore che, praticando il bob, per imperizia, si era inoltrato in un tratto fuori pista, in luogo ricoperto di neve ghiacciata, perdendo autonomamente il controllo del mezzo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”)

 

TRIBUNALE DI L’AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica, nella persona del giudice designato dott.ssa Carla Ciofani, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile di prima istanza, distinta con il n. 834 R. G. per l’anno 2009 passata in decisione all’udienza di P.C. del giorno 25.01.2011 – con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionale e di ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (con ultima scadenza al 18.04.2011) – e promossa

 

DA

 

P. L., nato a Marino (Roma) il omissis, residente in Fiumicino (Roma) ed elettivamente domiciliato in L’Aquila presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Di Rocco che lo rappresenta e difende in forza di procura, a margine dell’atto introduttivo.

                                                              ATTORE

 

CONTRO

 

 

CONVENUTA

 

OGGETTO: risarcimento danni

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Vedi verbale d’udienza del giorno 25.01.2011

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore ha agito in giudizio contro la Cooperativa “Il Falco” S.r.l. onde ottenerne la condanna -previa declaratoria della sua responsabilità nella causazione dell’incidente che lo aveva visto coinvolto in data 18.02.2007 sui campi da sci di Campo Felice nel comprensorio di Rocca di Cambio, in località Cerchiare – al risarcimento dei danni da lui subiti “nella misura complessiva di Euro 201.226,00, di cui: Euro 75.000,00 per danno patrimoniale, Euro 72.726,00 per danno biologico, Euro 5.000,00 per invalidità temporanea; Euro 48.500,00 quanto al danno morale (comprensivo anche dell’esistenziale); e/o nella diversa misura, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del fatto a quello dell’effettivo soddisfo”.

A sostegno della domanda ha esposto che nella data e nel luogo sopra indicati, mentre, a bordo di un bob (noleggiato la mattina stessa presso la Cooperativa il Falco), stava percorrendo una discesa, era caduto “dall’attrezzo sciistico” battendo violentemente la schiena sul fondo ghiacciato e riportando lesioni che gli avevano procurato invalidità temporanea totale di 30 giorni, invalidità temporanea parziale di giorni 50 e postumi permanenti del 20% costringendolo ad affrontare inoltre ingenti esborsi.

Ha precisato che a seguito di accertamenti espletati dai CC era emerso che “l’Amministrazione di Rocca di Cambio, con ordinanza n. 418 del 9.01.2007, aveva vietato su tutto il territorio comunale, con effetto immediato, l’uso e il noleggio di bob, slitte, motoslitte, oggetti di plastica ed altri attrezzi”.

Ha quindi dedotto che la responsabilità dell’incidente è sicuramente imputabile al noleggiatore dell’attrezzo sciistico (ovvero alla Cooperativa il Falco) che si trovava rispetto al P. in una posizione di garanzia rispetto alla quale si era reso inadempiente, sia per aver noleggiato un attrezzo il cui uso era vietato, sia per non aver informato l’utente che l’uso del bob era pericoloso e vietato sulle piste da sci dell’intero comprensorio.

Ha altresì sostenuto che nella specie si verte in ipotesi di attività pericolosa ex art. 2050 C.C. essendo il pericolo insito nell’attività, che, del resto era stata espressamente riconosciuta come tale dalla Autorità Amministrativa locale con la richiamata ordinanza di divieto.

La convenuta si è costituita in giudizio, contestando l’avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

La predetta ha contestato la sussistenza di nesso causale tra la condotta della cooperativa il Falco ed i danni lamentati in giudizio, evidenziando come l’ordinanza sindacale richiamata dalla controparte vietasse, non solo il noleggio, ma anche l’uso di bob, slitte, motoslitte, oggetti di plastica ed altri attrezzi sul territorio di Rocca di Cambio.

Ha pertanto dedotto la riconducibilità della causazione del sinistro alla condotta autonoma e consapevole del P., il quale aveva posto in essere comportamenti non solo vietati ma anche contrari alle più elementari regole di cautela e di prudenza nell’uso del bob.

Ritiene il Giudicante che la domanda non sia meritevole di accoglimento.

Si premette in fatto che dall’esame dell’ordinanza sindacale richiamata dall’attore (ordinanza n. 418 del 9.01.2007 emessa dal Sindaco del Comune di Rocca di Cambio) si evince che il divieto riguardava, prima ancora che il noleggio, l’uso “di bob, slitte, motoslitte, oggetti di plastica, ed altri attrezzi” su tutto il territorio di Rocca di Cambio; si evince inoltre che il provvedimento fu adottato ai sensi dell’art. 38 comma 2 L. 142/90 sul rilievo “che l’uso dei bob, slitte, motoslitte ed altri attrezzi costituiscono, se praticato in zone particolari, pericolo per l’incolumità delle persone e rischio per la sicurezza della circolazione”.

Ciò detto si rileva come, in considerazione dell’estensione del divieto anche (ed ancor prima che al noleggio) all’utilizzo degli attrezzi sciistici nella zona considerata nell’ordinanza, non appare configurabile in capo al noleggiatore la posizione di garanzia ipotizzata dalla difesa attorea.

Né può ritenérsi che sussistesse un obbligo specifico di informazione posto che il divieto in argomento, considerate le modalità di pubblicazione dell’ordinanza quali riferite dai CC nella nota n. 53/1-1/2007 Prot. trasmessa alla Procura della Repubblica in data 19.06.2007 e prodotta dalla stessa difesa dell’attore (“pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Rocca di Cambio” nonché “affissione di cartelli riportanti per esteso il contenuto dell’ordinanza sopra citata”: “esposti in modo ben visibile negli appositi spazi di accesso ai locali pubblici (ristoranti ecc.) ubicati nella zona di Campo Felice e posti nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita scioviari”), doveva ritenersi noto al P. o comunque dal medesimo conoscibile.

Non condivisibile appare infine l’assunto attoreo secondo cui nella specie l’attività del noleggiatore costituirebbe esercizio di attività pericolosa con conseguente applicazione dell’art. 2050 C.C.

Ciò detto si rileva il difetto di nesso eziologico tra la condotta del noleggiatore e l’evento dannoso dedotto in giudizio, che risulta invece riconducibile da un punto di vista causale all’autonoma scelta del danneggiato che ha posto in essere una condotta, non solo vietata, ma anche contraria alle normali regole di prudenza e di cautela (dal rapporto di incidente redatto dai CC intervenuti sul posto nell’immediatezza del fatto si evince che il sinistro si verificava fuori pista – vedi informazioni generali del rapporto di incidente sciistico- in luogo ripido e coperto di neve ghiacciata e che l’incidente si verificava a seguito di perdita del controllo del mezzo da parte del P. durante la discesa).

Attesa la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

 

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa C. Ciofani, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda attorea;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in L’Aquila 27.04.2011

                                                                                                lL GIUDICE

                                                                                        (dott.ssa Carla Ciofani)

fb-share-icon