Tribunale l’Aquila; sentenza 27 gennaio 2012, n. 47

Tribunale l’Aquila; 27 gennaio 2012, n. 47; Giud. Serafini, S.S. (avv.to Romano) c. P.D. (avv. Marinucci) e Ministero dell’Interno (avvocatura distrettuale); terzo chiamato Fondiaria S.A.I. s.p.a. (avv. Consolo).

 

Responsabilità civile – Sci – Trasporto dell’infortunato mediante toboga – Caduta del soccorritore – Responsabilità extracontrattuale del soccorritore – Nesso di causalità con i danni riportati dall’infortunato – Non sussiste

 

Non risponde dei danni riportati dallo sciatore infortunato il soccorritore che, nonostante la caduta in fase di assistenza e la successiva perdita di controllo del toboga, non abbia posto in essere una condotta, ancorché colposa, eziologicamente connessa alle lesioni riportate dallo sciatore caduto autonomamente durante la discesa (nel caso di specie, un agente della Polizia di Stato addetto al soccorso piste, in fase di soccorso di uno sciatore infortunato, perdeva il controllo del toboga, che arrestava la propria corsa qualche metro più a valle. Secondo la ricostruzione giudiziale dei fatti, è emerso che le lesioni riportate dallo sciatore dovevano imputarsi integralmente alla caduta autonomamente provocata, dovendosi escludere che la discesa incontrollata del toboga avesse avuto un ruolo causale nel verificarsi dei danni lamentati in giudizio).

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L’AQUILA

 

Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del giudice unico dott.ssa Bianca Maria Serafini, ha pronunciato la seguente

                                

SENTENZA

 

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 821 ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004 riservata in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 22/09/2011 con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c, vertente

                                    

TRA

 

S. S., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Romano Granozio da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma;

                                                                          ATTORE

E

 

P. D., elettivamente domiciliato in L’Aquila presso lo studio dell’Avv.to Mario Marinucci, rappresentato e difeso dall’Avv.to Alfredo   Branchetti   per   procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

                                                                       CONVENUTO

E

 

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila presso i cui uffici per legge domicilia;

                                                                       CONVENUTO

E

 

FONDIARIA- S.A.I., S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del Prof. Avv.to Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende come da procura in calce all’atto di citazione per la chiamata di terzo in causa;

                                                              

CHIAMATA IN CAUSA

 

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 22 settembre 2011.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato l’attore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di L’Aquila P. D., il Ministero dell’Interno e la Fondiaria Sai S.p.a. per sentirli condannare al risarcimento del danno in suo favore per l’incidente verificatosi il giorno 4 febbraio 2002 mentre, trasportato a mezzo di toboga dall’agente di Polizia di Stato P. D. che lo aveva soccorso, rimaneva coinvolto nella caduta del suo stesso soccorritore che perdeva il controllo del toboga che riusciva a fermarsi solo molti metri più a valle, provocandogli lesioni gravi che richiedevano un intervento chirurgico.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero convenuto eccepiva la nullità della notificazione detratto di citazione in riassunzione perché eseguita presso un ufficio non competente dell’Avvocatura erariale, la conseguente estinzione del processo, e nel merito ritenuta l’infondatezza della domanda, contestata anche la quantificazione dei danni operata dall’attore, concludeva per il rigetto della richiesta risarcitoria.

Costituendosi in giudizio il convenuto P. D. eccepiva la nullità dell’atto di citazione per la genericità dei fatti esposti, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, ritenuta la domanda infondata in fatto e in diritto, concludeva per il rigetto della stessa; in subordine chiedeva la condanna della compagnia di assicurazione, chiamata in causa, S.A.I. spa a manlevarlo da ogni effetto pregiudizievole.

Costituendosi la Compagnia di Assicurazione eccepiva la nullità dell’atto di citazione, escludeva ogni ipotesi di responsabilità del convenuto P., contestava la richiesta di liquidazione cumulativa degli interessi legali con la rivalutazione e concludeva per il rigetto della domanda.

Dichiarata la nullità della citazione veniva integrata la domanda con atto depositato il 22 settembre 2004.

La domanda di risarcimento non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La richiesta risarcitoria avanzata con l’atto di citazione troverebbe la sua ragione, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall’attore, nella condotta colposa dell’Agente di Polizia di Stato P. D. che, intervenuto per soccorrerlo perché caduto mentre scendeva su una pista da sci classificata come “nera”, avrebbe condotto il “toboga”, quale mezzo di soccorso, da solo invece che con altra persona.

Cadendo a sua volta sulla neve il soccorritore avrebbe perso il controllo del mezzo che si inclinava e proseguiva la sua corsa senza alcun freno fermandosi molti metri più a valle.

Condotta imprudente che gli aveva procurato le lesioni alla spalla destra diagnosticategli presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Castel di Sangro e nello stesso pomeriggio presso il Policlinico Umberto 1 di Roma, oltre un’escoriazione in regione fronto-parietale sinistra.

Omette l’attore di riferire che al momento della prima caduta aveva immediatamente accusato dolore alla spalla destra.

Circostanza riferita dal convenuto P. nel suo interrogatorio formale e che emerge pacificamente dalla deposizione del teste indicato dall’attore, M. M., che ha riferito che sopraggiunto sul luogo dell’incidente, quello del momento della caduta sulla pista da sci, aveva visto l’amico S. a terra che accusava dolore alla spalla destra, e dalle dichiarazioni del teste C., l’altro agente di polizia di Stato che prestava servizio di soccorso insieme al P., che ha dichiarato che al momento del loro intervento lo S., infortunatosi sulla pista denominata “direttissima”, era a terra e accusava dolore alla spalla destra.

Deve pertanto ritenersi dato acquisito al giudizio quello per cui l’attore al momento della sua caduta a terra non era in grado di muoversi a causa del dolore che aveva alla spalla destra, tanto da richiedere l’intervento dei soccorritori sollecitati dall’amico sopraggiunto sul posto, il teste M. che in tal senso ha riferito.

Altro dato certo è che il soccorso con il toboga venne effettuato dal solo P. D. per essere il collega C. impegnato nel soccorso di altro sciatore rimasto infortunato. Concordi sono in tal senso le dichiarazioni di tutti i testi escussi; Il teste P., quale ispettore responsabile del servizio di soccorso sulle piste da sci e al quale si erano rivolti via radio gli agenti P. e C. per avere l’autorizzazione e prelevare un secondo toboga per trasportare S. S., ha precisato che il toboga, normalmente trasportato da due soccorritori può essere, come spesso era accaduto non essendovi alcuna norma o circolare che imponesse la presenza di due persone, anche utilizzato da un solo soccorritore. Dall’istruttoria svolta è anche emerso come nello scendere a valle l’agente di polizia P. D. scivolava a sua volta perdendo il controllo del mezzo di soccorso che, inclinato sul lato sinistro, proseguiva la sua discesa per alcuni metri da solo prima di essere recuperato dal soccorritore. Tanto ha riferito il convenuto P. nel corso dell’interrogatorio formale e tale dinamica si evince anche da quanto riportato nell’atto di citazione. Solamente il teste M. ha riferito che il toboga, proseguendo la discesa senza essere frenato dal soccorritore, scivolato sulla pista da sci, ha rotolato più volte su se stesso e che le braccia dello S. fuoriuscivano dal mezzo. Circostanze queste ultime che appaiono poco credibili risultando difficile immaginare, per la stessa conformazione del toboga, che il mezzo possa addirittura rotolare su se stesso e che le braccia dell’infortunato siano rimaste libere fuoriuscendo dal toboga dal momento che la persona soccorsa viene “imbracata” all’interno del mezzo, come riferito dal testi, agenti di polizia che espletano il servizio di soccorso. Considerazioni avvalorate anche dalle conclusioni del Ctu.La dott.ssa G., sia nella relazione depositata il 27 marzo 2008 che in quella successiva redatta a seguito dei chiarimenti richiesti da questo giudice sulla base delle osservazioni critiche formulate dal difensore dell’attore, ha accertato che a seguito dell’incidente occorso a S. S. sulla pista da sci in data 4 febbraio 2002 l’attore ha riportato “Esiti di trauma fratturativo del trachite omerale destro con rottura della cuffia dei rotatori, riparata chirurgicamente mediante mezzi metallici di sintesi (due ancorette), e residuo deficit funzionale della spalla omolaterale. Esiti lievemente discromici di escoriazione della regione fronto-parietale sinistra. Assenza di postumi riferibili ai pregressi traumi contusivi del capo e del ginocchio destro portatore di rotula bipartita”; ha stabilito i periodi di inabilità totale e parziale in relazione sia alla patologia della spalla che in relazioni alle escoriazioni del viso determinando anche i postumi di natura permanente, in termini di danno biologico, attribuendo 8 punti percentuali agli esiti disfunzionali a carico della spalla destra ed un punto al lieve danno estetico residuo. Danni alla spalla per i quali il Ctu ha ravvisato “un’ampia compatibilità” con il primo traumatismo occorso allo S. (“perdita del controllo degli sci, proiezione del corpo in alto e in avanti e violento impatto della spalla destra sul manto nevoso battuto a distanza di qualche metro dal punto iniziale”), mentre con riferimento al momento della perdita di controllo del toboga e al suo scivolamento verso valle, cui l’attore attribuisce esclusiva efficienza causale nella determinazione dell’evento lesivo da lui lamentato, il consulente d’ufficio, in considerazione della stessa escoriazione fronto-parietale sinistra ha ritenuto altamente verosimile, con motivazione logica e pienamente condivisa da questo giudice, che il toboga abbia proseguito la sua corsa incontrollata inclinandosi sulla fiancata sinistra, risultando inverosimile invece, per la stessa conformazione del mezzo di soccorso, che lo stesso si sia potuto ribaltare traumatizzando maggiormente gli arti superiori. Le emergenze processuali sopra evidenziate e valutate da questo giudice unitamente alle considerazioni espresse dal Ctu consentono quindi di ritenere che le lesioni alla spalla destra lamentate dall’attore sono conseguenza diretta della sua caduta sulla pista da sci senza che alcuna incidenza ulteriore possa attribuirsi al successivo trasporto dell’ infortunato con il mezzo di soccorso da parte dell’agente di polizia di Stato P. D. La richiesta risarcitoria per le lamentate lesioni alla spalla destra deve pertanto essere disattesa. In ordine alle conclusioni formulate dal Ctu che ha riconosciuto un punto, in termini di danno biologico, al lieve danno estetico residuo si osserva come non solo nell’atto di citazione anche integrato a seguito della dichiarazione di nullità ex art. 164 c.p.c. non si legge alcuna richiesta in termini di risarcimento danni per danno estetico ma in ogni caso si è trattato di una semplice escoriazione giudicata guaribile, dallo stesso Ctu, in giorni cinque. E’ fatto notorio che le semplici escoriazioni guariscono di solito senza lasciare alcun tipo di postumo, come nel caso in esame.

Le considerazioni espresse consentono di rigettare integralmente la domanda di parte attrice.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– Rigetta la domanda attrice;

– Condanna l’attore al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della terza chiamata in causa che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 1.600,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in L’Aquila 22 ottobre 2011

Il Giudice Dr. Bianca Maria Serafini

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2012

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